COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 189 CSAT 14 DEL 22 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 71/A Sig. MASSIMO RUNCIO, appello personale avverso squalifica fino al 24/01/2016 – Campionato Allievi Provinciali Calcio a 5 Gara S.C. Giudecca/A.S.D. Alkamo 2005 del 02/12/2015 – C.U. N° 20 del 10/12/2015 Delegazione Prov.le di Trapani.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 189 CSAT 14 DEL 22 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 71/A Sig. MASSIMO RUNCIO, appello personale avverso squalifica fino al 24/01/2016 - Campionato Allievi Provinciali Calcio a 5 Gara S.C. Giudecca/A.S.D. Alkamo 2005 del 02/12/2015 – C.U. N° 20 del 10/12/2015 Delegazione Prov.le di Trapani. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale il sig. Massimo Runcio, personalmente, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. In buona sintesi il reclamante chiede che la sanzioni così come inflitta dal giudice di prime cure venga annullata non avendo egli mai bestemmiato (l’eventuale bestemmia sarebbe stata pronunciata da alcuni sostenitori posti alle spalle della panchina) né tanto meno protestato nei confronti del direttore di gara essendosi limitato a contestare “pacatamente” alcune decisioni. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, rileva che il sig. Massimo Runcio è stato allontanato dal direttore di gara per avere protestato nei confronti di quest’ultimo accompagnando tale protesta anche con una bestemmia. In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dal reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara avendo il direttore di gara ben individuato nel sig. Massimo Runcio quale autore del grave comportamento protestatario. Per ciò che attiene alla sanzione questa Corte ritiene che la stessa vada rideterminata in termini più equi ai sensi dei commi 1 e 3 bis dell’art. 19 del C.G.S. così come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto gravame ridetermina fino a tutto il 31.12.2015 la squalifica a carico del sig. Massimo Runcio Per l’effetto dispone restituirsi la tassa reclamo versata.
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