COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 189 CSAT 14 DEL 22 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 69/A A.S.D. BORGATA TERRENOVE (TP), avverso assegnazione gara perduta per 0-3 ed avverso inibizione fino al 03/01/2016 del dirigente sig. Francesco Patti – Campionato Allievi Provinciali Gara Borgata Terrenove/S.C. Mazara del 24/11/2015 – C.U. N° 18 del 03/12/2015 Delegazione Prov.le di Trapani.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 189 CSAT 14 DEL 22 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 69/A A.S.D. BORGATA TERRENOVE (TP), avverso assegnazione gara perduta per 0-3 ed avverso inibizione fino al 03/01/2016 del dirigente sig. Francesco Patti - Campionato Allievi Provinciali Gara Borgata Terrenove/S.C. Mazara del 24/11/2015 – C.U. N° 18 del 03/12/2015 Delegazione Prov.le di Trapani. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società A.S.D. Borgata Terrenove, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. In buona sintesi la reclamante chiede che le sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure vengano annullate con conseguente ripristino del risultato conseguito in campo atteso che il calciatore sig. Pipitone Adriano alla data della gara doveva ritenersi regolarmente tesserato poiché la richiesta di tesseramento risulta inviata telematicamente in data 21/11/2015. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. b) del C.G.S. il proposto gravame limitatamente all’impugnazione dell’inibizione a carico del dirigente sig. Francesco Patti. Nel merito letti gli atti ufficiali di gara, e fatti gli opportuni accertamenti presso la competente Delegazione Provinciale rileva che sebbene il tesseramento del calciatore sig. Pipitone Adriano fosse stato inviato telematicamente in data 21/11/2015 questo non ha avuto esito positivo in quanto la documentazione ad esso allegata non era valida perché afferente ad altra persona. Dal registro informatico risulta, inoltre, che la documentazione è stata regolarizzata dalla odierna reclamante solo in data 27/11/2015 dalla qual data decorre il tesseramento del sig. Pipitone Adriano Accertato ciò è evidente che alla data del 24/11/2015 questi non aveva titolo a parteciparvi con la conseguenza che il proposto gravame non può trovare accoglimento. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.
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