COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 189 CSAT 14 DEL 22 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 62/A S.D. GARDEN SPORT MESSINA S.r.l. (ME) appello avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Gabriele Mirulla – Campionato Allievi Regionali Gir. “C” Gara Garden Sport/Zafferana del 19/11/2015 – C.U. N° 154/sgs46 del 24/11/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 189 CSAT 14 DEL 22 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 62/A S.D. GARDEN SPORT MESSINA S.r.l. (ME) appello avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Gabriele Mirulla - Campionato Allievi Regionali Gir. “C” Gara Garden Sport/Zafferana del 19/11/2015 – C.U. N° 154/sgs46 del 24/11/2015 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la S.D. Garden Sport Messina ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. In buona sintesi la reclamante pur ammettendo che il comportamento del proprio tesserato sia da considerare “deprecabile e censurabile” chiede, comunque, che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure venga rideterminata in termini più equi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, rileva che al termine della il sig. Gabriele Mirulla prendeva per un braccio il direttore di gara invitandolo a seguirlo fuori con evidente intento di volerlo aggredire. Lo stesso in tale frangente faceva anche riferimento alla scuola frequentata dall’arbitro minacciandolo di aspettarlo all’uscita. In ragione di quanto sopra la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure è congrua e non suscettibile di alcuna riduzione in relazione a quanto posto in essere dal sig. Gabriele Mirulla. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame. Per l’effetto dispone addebitare la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.
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