COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 189 CSAT 14 DEL 22 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 58/A Sig. DARIO D’URSO (tesserato A.P.D. N.B.I. Misterbianco) – Appello personale avverso squalifica fino al 15/04/2016 – Campionato Allievi Regionali gir. “D” Gara Sport Club Nissa/Misterbianco del 22/11/2015 – C.U. n. 159/sgs 47 del 25/11/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 189 CSAT 14 DEL 22 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 58/A Sig. DARIO D’URSO (tesserato A.P.D. N.B.I. Misterbianco) - Appello personale avverso squalifica fino al 15/04/2016 - Campionato Allievi Regionali gir. “D” Gara Sport Club Nissa/Misterbianco del 22/11/2015 - C.U. n. 159/sgs 47 del 25/11/2015. Con tempestivo e rituale appello il sig. Dario D’Urso, calciatore tesserato per la Soc. A.S.D. N.B.I. Misterbianco, personalmente ed il genitore esercente la potestà sul minore hanno impugnato il provvedimento disciplinare in epigrafe riportato. In buona sintesi i reclamanti sostengono che subito dopo l’esecuzione e la realizzazione del calcio di rigore concesso alla Sport Club Nissa il sig. D’Urso, che nell’occasione ricopriva la funzione di capitano, si sarebbe avvicinato all’arbitro per esprimere riserve in ordine alla regolarità della distanza dalla linea di porta del dischetto del calcio di rigore, il quale si sarebbe trovato ad una distanza inferiore a quella regolamentare. Detta riserva, proseguono i reclamanti, era legittima in ragione del ruolo di capitano ricoperto e sarebbe stata, comunque, fatta sì con fervore ma giammai in forma violenta o minacciosa. Peraltro il reclamante successivamente si sarebbe recato nello spogliatoio del direttore di gara per chiedere scusa del suo comportamento, ma quest’ultimo gli avrebbe rifiutato la stretta di mano. Quanto sopra è stato ribadito dall’esercente la potestà genitoriale all’udienza odierna avendone fatta specifica e tempestiva richiesta. La parte ha altresì chiesto di produrre fotografie relative ai fatti in argomento e di acquisire agli atti il video fatto pervenire dalla società in altro procedimento. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva in primo luogo che inammissibili risultano la produzione fotografica e la produzione video, non ricorrendo i presupposti di cui all’art.35 comma 1.2 C.G.S. Rileva altresì che dopo il fischio finale il direttore di gara veniva accerchiato dai calciatori della società Misterbianco individuati nel n.10 sig. Dario D’Urso e nel n.9 Michael Micalizzi i quali lo spingevano appoggiandogli le mani sul petto facendolo così indietreggiare assumendo, nel contempo, un comportamento minaccioso. A questo punto interveniva l’allenatore dello Sport Club Nissa che con il proprio corpo faceva da scudo all’arbitro difendendolo dai predetti due calciatori, così da permettergli di rientrare nello spogliatoio aiutato in questo anche dell’osservatore arbitrale designato. Da quanto sopra emerge che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara. Tuttavia questa Corte, facendo uso dei poteri previsti dall’art. 16 del C.G.S., considerata la giovane età del calciatore e l’assoluta mancanza di conseguenze in danno del direttore di gara, ritiene che la sanzione (ex art. 19 comma 4 lett. a) e d) C.G.S.) possa essere rideterminata in termini più equi, non senza trascurare la circostanza aggravante relativa alla funzione svolta dal calciatore ex art. 73 comma 4 N.O.I.F. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina la squalifica a carico del calciatore sig. Dario D’Urso a tutto il 29 febbraio 2016. Per l’effetto dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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