COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 189 CSAT 14 DEL 22 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 51/A A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO (CT) Avverso squalifica fino al 15 aprile 2016 a carico dei calciatori sig.ri Dario D’Urso e Michael Micalizzi ed avverso squalifica per cinque gare a carico dei calciatori sig.ri Francesco Lombardo e Giovanni Toscano – Campionato Allievi Regionali Gir. “D” Gara Sport Club Nissa/NBI Misterbianco del 21/11/2015 – C.U. n. 159/sgs 47 del 25/11/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 189 CSAT 14 DEL 22 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 51/A A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO (CT) Avverso squalifica fino al 15 aprile 2016 a carico dei calciatori sig.ri Dario D’Urso e Michael Micalizzi ed avverso squalifica per cinque gare a carico dei calciatori sig.ri Francesco Lombardo e Giovanni Toscano - Campionato Allievi Regionali Gir. “D” Gara Sport Club Nissa/NBI Misterbianco del 21/11/2015 - C.U. n. 159/sgs 47 del 25/11/2015. Con appello tempestivamente e ritualmente proposto l’A.P.D. N.B.I. Misterbianco ha impugnato le sanzioni in epigrafe riportate. In buona sintesi la reclamante sostiene che i propri tesserati siano stati oggetto di una aggressione da parte dei sostenitori locali che hanno provocato una rissa. Sostiene, inoltre, che i sig.ri Dario D’Urso e Michael Micalizzi si sono limitati a protestare nei confronti del direttore di gara senza, però, mai toccarlo né tanto meno spintonarlo. Per quanto riguarda, poi, il sig. Francesco Lombardo, la Società sostiene che quanto riportato dal direttore di gara nel suo referto non corrisponda a verità, in quanto il predetto calciatore mai avrebbe potuto mettere in atto quanto descritto poiché nel tentativo di parare il rigore si era fratturato, in maniera del tutto involontariamente, un dito della mano, ragion per cui non era nelle condizioni di aggredire alcuno. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare improcedibile il capo del gravame relativo al calciatore sig. Dario D’Urso in quanto quest’ultimo ha impugnato autonomamente e personalmente la sanzione a suo carico. Sempre in via preliminare deve essere dichiarato inammissibile il capo del gravame a carico del sig. Girolamo Toscano risultando omessa qualsiasi motivazione sul punto. Parimenti inammissibili risultano la produzione fotografica e la produzione video, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 35 comma 1.2 del C.G.S. e la richiesta di audizione avanzata, per la prima volta, con le note aggiuntive inviate a mezzo pec in data 17.12.2015, perché in palese violazione del dettato dell’art. 36 comma 6 del C.G.S. Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che dopo il fischio finale l’arbitro veniva accerchiato da due calciatori della Soc. Misterbianco individuati nel n. 10 sig. Dario D’Urso e nel n. 9 sig. Michael Micalizzi, i quali sospingevano il direttore di gara mettendogli le mani sul petto sì da farlo indietreggiare assumendo, nel contempo, un comportamento minaccioso. A seguito di ciò interveniva l’allenatore della società ospite che con il suo corpo faceva da scudo al direttore di gara, provvedendo ad accompagnarlo nello spogliatoio, aiutato in ciò dall’osservatore arbitrale. Mentre il direttore di gara si incamminava per rientrare nello spogliatoio riferisce di avere notato il n. 1 della società Misterbianco sig. Francesco Lombardo colpire con violenti pugni al volto un calciatore avversario ed il n. 3, sempre della società Misterbianco, sig. Giovanni Toscano che dopo avere rincorso un signore in borghese e averlo fatto cadere per terra lo colpiva ripetutamente con violenti pugni. E’ evidente pertanto che quanto sostenuto dalla reclamante nella sua esposizione in fatto non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara. Ne consegue che il gravame non può trovare accoglimento in ordine alla sanzione inflitta al calciatore sig. Francesco Lombardo, in quanto essa risulta essere congrua e non suscettibile di alcuna riduzione essendo stata comminata nel minimo edittale previsto dall’art. 19 comma 4 lett. c) del C.G.S. Di contro il gravame può trovare parziale accoglimento per ciò che riguarda la squalifica a carico del calciatore sig. Michael Micalizzi che, a parere di questa Corte, visti gli artt. 16 e 19 comma 4 lett. a) e d) C.G.S., deve essere rideterminata in termini più equi come in dispositivo, in ragione dell’effettivo comportamento del predetto calciatore, che non ha causato rilevanti conseguenze in danno dell’arbitro e in ragione della sua giovane età. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina la squalifica a carico del calciatore sig. Michael Micalizzi sino al 15/02/2016 confermando nel resto l’impugnato provvedimento, ad esclusione della posizione del sig. Dario D’Urso che impugnato autonomamente la sanzione a suo carico. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata. Dispone altresì la trasmissione alla Procura Federale, per quanto di competenza, del file video prodotto dalla società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it