COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 189 CSAT 14 DEL 22 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 41/A (stralcio) A.S.D. F.C. PALAZZOLO (SR) Avverso inibizione fino al 15/11/2016 dirigente sig. Marco Lanza – Campionato Allievi regionali girone “E” Gara Palazzolo/ERG del 15/11/2015 – C.U. n. 146/sgs43 del 17/11/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 189 CSAT 14 DEL 22 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 41/A (stralcio) A.S.D. F.C. PALAZZOLO (SR) Avverso inibizione fino al 15/11/2016 dirigente sig. Marco Lanza - Campionato Allievi regionali girone “E” Gara Palazzolo/ERG del 15/11/2015 - C.U. n. 146/sgs43 del 17/11/2015 Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. F.C. Palazzolo ha impugnato i provvedimenti sopra indicati sostenendo che le sanzioni così come inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale sono inique in relazione all’effettivo svolgersi dei fatti. In buona sintesi l’appellante sostiene che il sig. Lanza non ha mai posto in essere alcuna condotta violenta in danno del direttore di gara essendosi limitato anche se in maniera veemente a protestare per una decisione tecnica assunta dall’arbitro. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a termini dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. i rapporti dell’arbitro e degli assistenti e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Rilevato che il direttore di gara, benché regolarmente convocato per rendere chiarimenti, stante la evidente lacunosità del rapporto di gara, ha comunicato la propria indisponibilità per motivi di lavoro, questa Corte ha disposto acquisirsi relativo supplemento rinviando all’uopo all’udienza del 22 dicembre 2015. Non essendo pervenuto alcun supplemento, questa Corte, decidendo allo stato degli atti ufficiali, ma tenendo conto delle argomentazioni difensive, rileva che il comportamento del sig. Marco Lanza deve essere considerato e quindi riqualificato come condotta gravemente scorretta, offensiva e irriguardosa ma non violenta, stante il suo mancato allontanamento da parte del direttore di gara. Ragion per cui la sanzione va rideterminata e contenuta nei limiti indicati in dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento dell’appello contiene fino al 31/07/2016 la sanzione della inibizione a carico del sig. Marco Lanza, senza addebito di tassa reclamo. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale ed al C.R.A. Sicilia, per quanto di rispettiva competenza, in ordine all’omissivo comportamento dell’arbitro.
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