COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 196 CSAT 15 DEL 05 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 84/A A.S.D. LICATA CALCIO (AG) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Fabrizio Grillo – Campionato Promozione Girone “D” Gara Casteltermini/Licata Calcio del 06/12/2015 – C.U. n. 176 del 10/12/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 196 CSAT 15 DEL 05 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 84/A A.S.D. LICATA CALCIO (AG) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Fabrizio Grillo - Campionato Promozione Girone “D” Gara Casteltermini/Licata Calcio del 06/12/2015 - C.U. n. 176 del 10/12/2015. Con appello tempestivamente proposto la A.S.D. Licata Calcio ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata sostenendo, qui in buona sintesi, che il proprio calciatore addiveniva a fine gara ad “un diverbio verbale” con un avversario, tuttavia “senza mai arrivare al contatto fisico”. Chiede pertanto che la sanzione venga rideterminata in termini proporzionati o commisurati ai fatti accaduti. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che il calciatore sig. Fabrizio Grillo, a fine gara, ha colpito con un schiaffo al volto un avversario, provocandogli dolore e rossore. Da tale circostanza è scaturita una rissa sedata dai Carabinieri che “con non poca fatica” sono riusciti a fermare il sig. Grillo, accompagnandolo all’esterno dell’impianto sportivo. In ragione di quanto sopra esposto l’appello non può trovare accoglimento, apparendo la sanzione appena adeguata all’atto di violenza posto in essere in danno dell’avversario gara conclusa e delle relative conseguenze, il tutto da ascriversi alla fattispecie minima di cui all’art. 19 comma 4 lettera b) del C.G.S.. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge l’appello come sopra proposto dalla A.S.D. Licata Calcio e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00.
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