COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 196 CSAT 15 DEL 05 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 79/A A.S.D. CICLOPE BRONTE (CT) Avverso squalifica per otto gare a carico del calciatore sig. Johnny Alexander Merito, per sei gare a carico del calciatore sig. Alessandro Spampinato, per due gare a carico dei calciatori sig.ri Gianluca Vincenzo Catania e Alfio Ruffino, squalifica fino al 10/01/2016 a carico dell’allenatore sig. Ignazio Orefice – Campionato 1° Cat. Gir. “E” Gara Milo/Ciclope Bronte del 12/12/2015 – C.U. n. 184 del 16/12/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 196 CSAT 15 DEL 05 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 79/A A.S.D. CICLOPE BRONTE (CT) Avverso squalifica per otto gare a carico del calciatore sig. Johnny Alexander Merito, per sei gare a carico del calciatore sig. Alessandro Spampinato, per due gare a carico dei calciatori sig.ri Gianluca Vincenzo Catania e Alfio Ruffino, squalifica fino al 10/01/2016 a carico dell’allenatore sig. Ignazio Orefice - Campionato 1° Cat. Gir. “E” Gara Milo/Ciclope Bronte del 12/12/2015 - C.U. n. 184 del 16/12/2015. Con appello tempestivamente e ritualmente proposto la A.S.D. Ciclope Bronte ha impugnato le sanzioni in epigrafe riportate. In buona sintesi la reclamante sostiene che i propri tesserati hanno sì protestato vivacemente nei confronti del direttore di gara ma non hanno mai tentato di aggredirlo ne tanto meno gli hanno messo le mani addosso. Così come appare ingiusta la squalifica comminata all’allenatore sig. Ignazio Orefice essendosi quest’ultimo limitato a fare notare al direttore di gara la mancata concessione di un evidente calcio di rigore a favore della propria squadra. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare inammissibile ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. a) e b) del C.G.S. il gravame relativamente alle squalifica per due gare a carico dei calciatori sig.ri Gianluca Vincenzo Catania e Alfio Ruffino e relativamente alla squalifica a carico dell’Allenatore sig. Ignazio Orefice. Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine della gara i calciatori sig.ri Johnny Alexander Merito e Alessandro Spampinato si facevano incontro al direttore di gara e tentavano di spintonarlo ma venivano prontamente bloccati da tesserati di entrambe le società; nel contempo gli stessi calciatori assumevano un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro. Inoltre il sig. Johnny Alexander Merito spintonava il dirigente della soc. Milo che era intervenuto a proteggere il direttore di gara invitandolo ad allontanarsi e a farsi gli affari suoi. Solo grazie all’intervento di un rappresentante delle Forze dell’ordine presente ritornava la calma. In ragione di quanto sopra il gravame può trovare accoglimento dovendosi rideterminare in termini più equi le sanzioni inflitte dal giudice di prime cure, in ragione di quanto effettivamente posto in essere da ciascun atleta, così come da dispositivo P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in sei gare la squalifica a carico del calciatore sig. Johnny Alexander Merito ed in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Alessandro Spampinato, dichiarando inammissibile nel resto e come in parte motiva l’impugnato provvedimento. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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