COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 196 CSAT 15 DEL 05 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 75/A A.S.D. FINCANTIERI (PA) Avverso squalifica per otto gare a carico del calciatore sig. Yoboua Rodrigue – Campionato Allievi Regionali Gir. “B” Gara Fincantieri/CEI del 06/12/2015 – C.U. n. 173/sgs 53 del 10/12/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 196 CSAT 15 DEL 05 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 75/A A.S.D. FINCANTIERI (PA) Avverso squalifica per otto gare a carico del calciatore sig. Yoboua Rodrigue - Campionato Allievi Regionali Gir. “B” Gara Fincantieri/CEI del 06/12/2015 - C.U. n. 173/sgs 53 del 10/12/2015. Con appello tempestivamente e ritualmente proposto l’A.S.D. Fincantieri ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata. In buona sintesi la reclamante sostiene che il proprio tesserato ha sì protestato vivacemente nei confronti del direttore di gara ritenendo ingiusta l’ammonizione comminatagli da quest’ultimo, ma non ha mai tentato di aggredirlo avendo il direttore di gara sicuramente equivocato circa l’atteggiamento tenuto dal proprio atleta. Questi, senza mai toccare il direttore di gara si sarebbe subito dopo l’espulsione allontanato facendo rientro nello spogliatoio, ragion per cui chiede che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure venga rideterminata in termini più equi, in relazione a quanto effettivamente posto in essere dal proprio calciatore. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 33’ del 2° t. il direttore di gara ha espulso il sig. Yoboua Rodrigue perché quest’ultimo, dopo avere avuto notificata l’ammonizione per avere protestato avverso ad una decisione assunta dal direttore di gara, lo insultava. Una volta avuto notificato il consequenziale provvedimento dell’espulsione il sig. Yoboua Rodrigue tentava di scagliarsi nei confronti dell’arbitro ma veniva prontamente bloccato dai propri compagni che provvedevano ad allontanarlo. In ragione di quanto sopra il gravame può trovare accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione come da dispositivo tenendo conto: a) di quanto effettivamente posto in essere dal predetto calciatore; b) del fatto che nessun contatto fisico vi è stato tra il sig. Yoboua Rodrigue ed il direttore di gara; c) che lo stesso, dopo essere stato trattenuto dai propri compagni di squadra e stato dagli stessi allontanato, non ha più in alcun modo reiterato il suo comportamento antiregolamentare; d) della sua giovane età. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto gravame ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Yoboua Rodrigue. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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