COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 196 CSAT 15 DEL 05 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 74/A A.S.D. CITTA’ DI SIRACUSA (SR) Avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Enrico Monterosso – Campionato Juniores Provinciale gara Città di Rosolini/Città di Siracusa del 08/12/2015 – C.U. n. 18 del 10.12.2015 Delegazione Provinciale di Siracusa.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 196 CSAT 15 DEL 05 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 74/A A.S.D. CITTA’ DI SIRACUSA (SR) Avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Enrico Monterosso - Campionato Juniores Provinciale gara Città di Rosolini/Città di Siracusa del 08/12/2015 - C.U. n. 18 del 10.12.2015 Delegazione Provinciale di Siracusa. Con tempestivo e regolare reclamo l’A.S.D. Città di Siracusa impugna il provvedimento disciplinare in epigrafe riportato sostenendo in buona sintesi che la sanzione così come inflitta al proprio tesserato è sproporzionata all’effettivo accadimento dei fatti essendosi trattato, in buona sintesi, di una doppia ammonizione e che il proprio calciatore non ha in alcuna maniera minacciato il direttore di gara abbandonando, peraltro, immediatamente e “mestamente” il campo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 38’ del 1° t. il direttore di gara ammoniva il sig. Enrico Monterosso per proteste. Subito dopo e più precisamente al 40’ del 1° t. l’arbitro ammoniva per la seconda volta e sempre per proteste il sig. Enrico Monterosso con conseguente espulsione dello stesso. Una volta avuta notificata l’espulsione il predetto calciatore si avvicinava al direttore di gara mettendoglisi testa a testa e assumeva, nel contempo, nei confronti di questi un comportamento fortemente irriguardoso. Una volta allontanatosi il predetto calciatore dava un calcio a dei birilli di riscaldamento posti a margine del terreno di gioco. In ragione di quanto sopra il proposto gravame non può trovare accoglimento risultando la sanzione inflitta dal giudice di prime cure appena sufficiente al grave comportamento minaccioso ed irriguardoso posto in essere dal calciatore sig. Enrico Monterosso nei confronti del direttore di gara. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it