COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 203 CSAT 16 DEL 12 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 82/A A.S.D. Real Casale (PA) avverso le squalifiche per 5 gare a carico del calciatore Carosa Alessio e per 4 gare a carico del calciatore Lombardo Giuseppe – gara di campionato 2° Categoria Gir. “C” Aluntina/A.S.D. Real Casale del 13/12/2015 – Comunicato Ufficiale n. 184 del 16/12/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 203 CSAT 16 DEL 12 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 82/A A.S.D. Real Casale (PA) avverso le squalifiche per 5 gare a carico del calciatore Carosa Alessio e per 4 gare a carico del calciatore Lombardo Giuseppe - gara di campionato 2° Categoria Gir. “C” Aluntina/A.S.D. Real Casale del 13/12/2015 – Comunicato Ufficiale n. 184 del 16/12/2015. La Società A.S.D. Real Casale ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe. La reclamante sostiene che i propri calciatori non sarebbero venuti in contatto con il direttore di gara fino alla sua uscita dall’impianto sportivo. Purtuttavia, anche ammettendo che vi sia stato un diverbio tra l’arbitro e i predetti calciatori, la squalifica inflitta sarebbe comunque eccessiva per entrambi. Chiede pertanto in via principale l’annullamento delle squalifiche inflitte, in subordine la riduzione in termini più equi e, “in estremo subordine, la conferma di quanto applicato dal Giudice Sportivo senza modifica in peius delle sanzioni già comminate in capo ai calciatori in questione”. All’udienza del 12/01/2016, benché regolarmente convocato, nessuno è comparso. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro e il suo supplemento costituiscono prova privilegiata in ordine ai fatti di gara. In particolare dall’esame del supplemento del rapporto risulta accertato che al termine della gara, mentre l’arbitro si accingeva a raggiungere gli spogliatoi, veniva raggiunto dai calciatori della A.S.D. Real Casale sigg. Alessio Carosa e Giuseppe Lombardo. Entrambi assumevano un comportamento particolarmente aggressivo profferendo frasi minacciose oltreché ingiuriose, sia nei confronti dell’arbitro che nei confronti di Organi Federali. Inoltre il calciatore sig. Carosa reiterava il descritto comportamento anche nel momento in cui l’ufficiale di gara si accingeva a lasciare l’impianto di gioco. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che in virtù di quanto descritto dall’arbitro la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore sig. Carosa vada confermata e solo lievemente rideterminata quella inflitta al calciatore Lombardo. Se è vero come è vero che la condotta di entrambi i calciatori va ricondotta all’ipotesi prevista dall’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S., la stessa risulta aggravata dall‘aver rivolto frasi minacciose e offensive anche nei confronti di Organi Federali ed inoltre, solo per il calciatore sig. Carosa, va ulteriormente aggravata avendo egli reiterato il comportamento antiregolamentare anche mentre l’arbitro lasciava l’impianto sportivo. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina in tre gare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore sig. Giuseppe Lombardo, confermando il resto. Senza addebito della tassa reclamo non versata.
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