COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 203 CSAT 16 DEL 12 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 78/A A.S.D. FORZA CALCIO MESSINA (ME), avverso la sanzione dell’ammenda di € 200,00 – Campionato Eccellenza Girone “B” Gara Forza Calcio Messina/Leonzio del 12/12/2015 – C.U. N° 184 del 16/12/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 203 CSAT 16 DEL 12 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 78/A A.S.D. FORZA CALCIO MESSINA (ME), avverso la sanzione dell’ammenda di € 200,00 - Campionato Eccellenza Girone “B” Gara Forza Calcio Messina/Leonzio del 12/12/2015 – C.U. N° 184 del 16/12/2015. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società A.S.D. Forza Calcio Messina, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale riportata in epigrafe. In particolare la reclamante sostiene che nessuna persona estranea si sia introdotta all’interno del terreno di giuoco, così come priva di fondamento risulterebbe la circostanza che estranei si siano introdotti nello spogliatoio della terna sottraendo alcuni effetti personali appartenenti agli ufficiali di gara in quanto detta circostanza non è stata denunciata a nessun dirigente della odierna reclamante. Chiede pertanto l’appellante che la sanzione, così come inflitta, sia revocata. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi dell’art. 35 commi 1.1 e 2.1 del C.G.S. fa piena prova non solo per ciò che attiene al comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ma anche in ordine al comportamento del pubblico, rileva che al termine della gara diverse persone, non autorizzate, venivano fatte entrare dalla tribuna sul terreno di giuoco e si incamminavano verso gli spogliatoi. Inoltre gli ufficiali di gara riferiscono che prima dell’inizio della gara facevano rilevare ai dirigenti della società ospitante la mancanza delle chiavi che permettessero la chiusura della porta del loro spogliatoio e che la predetta società provvedeva sì a rintracciare le chiavi provvedendo alla chiusura di detta porta, ma dette chiavi rimanevano nella disponibilità della società che ne assicurava comunque la custodia. Solo una volta rientrati in sede gli ufficiali di gara si accorgevano della sottrazione del denaro contenuto nei loro portafogli tant’è che nella stessa serata dello svolgimento della gara hanno presentato regolare denuncia all’autorità di Polizia. In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento in quanto la sanzione, così come irrogata dal giudice di prime cure, è congrua e non suscettibile di alcuna riduzione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l’effetto, dispone l’addebito della tassa reclamo non versata, pari a € 130,00=
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