COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 203 CSAT 16 DEL 12 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 77/A Sig. ANTONIO LO PORTO (dirigente A.S.D. Audace Palermo – appello personale) avverso inibizione fino al 28/02/2016 – Gara Giovanissimi provinciali girone “E” Audace Club Palermo/Atletico Isola delle Femmine del 06/12/2015 – Comunicato Ufficiale Delegazione Provinciale di Palermo n. 28 del 10/12/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 203 CSAT 16 DEL 12 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 77/A Sig. ANTONIO LO PORTO (dirigente A.S.D. Audace Palermo - appello personale) avverso inibizione fino al 28/02/2016 - Gara Giovanissimi provinciali girone “E” Audace Club Palermo/Atletico Isola delle Femmine del 06/12/2015 - Comunicato Ufficiale Delegazione Provinciale di Palermo n. 28 del 10/12/2015. Il sig. Antonio Lo Porto ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe, sostenendo di non avere partecipato alla vicenda oggetto di provvedimento disciplinare, peraltro verificatasi a fine gara e non già durante l’intervallo, come invece asserito in referto dal direttore di gara. Chiede pertanto la revoca della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale o, in subordine, la riduzione della stessa. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara. In particolare dalla lettura del rapporto in questione è dato evincersi che “durante l’intervallo” il sig. Lo Porto avvicinava l’arbitro per protestare circa l’espulsione di un suo calciatore, chiedendo poi di alleggerire i tempi di squalifica dello stesso “scrivendo altro su sua richiesta”. Sentito il direttore di gara, opportunamente convocato all’udienza dibattimentale, questi ha confermato che il dirigente accompagnatore sig. Antonio Lo Porto, al termine della gara (dovendosi così intendere rettificato il rapporto – trattandosi di mero errore materiale), lo invitava a modificare la motivazione dell’espulsione del calciatore Lorenzo Amodeo al fine di mitigarne la consequenziale squalifica. Quanto sopra considerato, peraltro espresso in un contesto riservato all’addestramento ed all’avviamento allo sport di giovanissimi calciatori, non consente di provvedere ad una riduzione della sanzione irrogata, apparendo la stessa adeguata al fatto contestato. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e dispone di incamerare la tassa reclamo di € 65,00 versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it