COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 203 CSAT 16 DEL 12 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 67/A F.C.D. CITTA’ DI CASTELLANA (PA), avverso squalifica fino al 28/02/2016 del calciatore sig. Pietro Librino – Campionato 1° Cat. Girone “H” Gara Branciforti/Città di Castellana del 28/11/2015 – C.U. N° 166 del 02/12/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 203 CSAT 16 DEL 12 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 67/A F.C.D. CITTA’ DI CASTELLANA (PA), avverso squalifica fino al 28/02/2016 del calciatore sig. Pietro Librino - Campionato 1° Cat. Girone “H” Gara Branciforti/Città di Castellana del 28/11/2015 – C.U. N° 166 del 02/12/2015. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società F.C.D. Città di Castellana in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. In particolare la reclamante pur ammettendo il comportamento offensivo e minaccioso del proprio tesserato nei confronti del direttore di gara chiede, comunque, che la sanzione così come inflitta dal Giudice Territoriale sia rideterminata in termini più equi risultando sproporzionata al reale accadimento dei fatti. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 26’ del 2° t. il sig. Pietro Librino è stato espulso per doppia ammonizione. Una volta avuta notificata la suddetta sanzione disciplinare il predetto calciatore cercava di colpire il direttore di gara senza però riuscirvi per essere stato tempestivamente bloccato da un proprio compagno di squadra che provvedeva ad allontanarlo. Il predetto calciatore, inoltre, nel lasciare il terreno di gioco ha assunto un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro e ciò fino a quando non ha fatto rientro negli spogliatoi. Nondimeno l'appello può trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione in termini più equi in relazione a quanto effettivamente posto in essere dal predetto calciatore così come da dispositivo tenendo conto, ai fini della sua quantificazione, della circostanza che quanto addebitatogli è avvenuto in unico contesto e che il direttore di gara non ha subito alcuna conseguenza fisica. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto appello ridetermina in sei gare la squalifica a carico del sig. Pietro Librino e, per l’effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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