COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 204 TFT 20 DEL 12 GENNAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 501/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. POL. CASTELBUONO Sig. FRANCESCO PRESTIANNI (Presidente all’epoca dei fatti) N° 8 calciatori tesserati per la società’ A.S.D. Pol. Castelbuono all’epoca dei fatti. Campionato di Eccellenza, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 204 TFT 20 DEL 12 GENNAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 501/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. POL. CASTELBUONO Sig. FRANCESCO PRESTIANNI (Presidente all’epoca dei fatti) N° 8 calciatori tesserati per la società’ A.S.D. Pol. Castelbuono all’epoca dei fatti. Campionato di Eccellenza, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36). Con nota del 30/11/2015 prot. 5406/168 pf 15-16, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive, fatta eccezione per il calciatore sig. Vincenzo Prestigiacomo che ha inviato il proprio certificato di idoneità, con scadenza 22 agosto 2015. Il rappresentante della Procura Federale si è rimesso alle decisioni del Tribunale per quanto alla posizione del calciatore sig. Vincenzo Prestigiacomo, ha insistito sui motivi di deferimento per gli altri soggetti deferiti ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 700,00 a carico della società A.S.D. Pol. Castelbuono; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito; squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori Sigg. Francesco Fabio Lipari, Marco Pergolizzi, Sami Elamraoui, Salvatore Comparato, Antonio Mercanti, Samuele Giglio, Antonino Ilardi, tesserati per la società deferita all’epoca dei fatti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite (fatta eccezione per l’indicato calciatore sig. Vincenzo Prestigiacomo), mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: l’ammenda di € 700,00 (settecento/00) a carico della società A.S.D. Pol. Castelbuono; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Sig. Francesco Prestianni, Presidente all’epoca dei fatti; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori: Lipari Francesco Fabio, Pergolizzi Marco, (tesserati A.S.D. Pol. Castelbuono); Elamraoui Sami, (tesserato A.S.D. Modica Calcio e A.S.D. Pol. Castelbuono all'epoca dei fatti); Comparato Salvatore (tesserato A.S.D. Kamarat e A.S.D. Pol. Castelbuono all'epoca dei fatti); Mercanti Antonio e Giglio Samuele (tesserati S.S.D. Alba Alcamo 1928 e A.S.D. Pol. Castelbuono all'epoca dei fatti); Ilardi Antonino (tesserato A.S.D. Parmonval e A.S.D. Pol. Castelbuono all'epoca dei fatti). Dispone altresì il proscioglimento del calciatore sig. Vincenzo Prestigiacomo. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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