COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 204 TFT 20 DEL 12 GENNAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 46/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CORRAO PIETRO (Presidente della A.S.D. Cartagine 2012 all’epoca dei fatti) Sig. NAVARRA MAURIZIO A.S.D. CARTAGINE 2012

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 204 TFT 20 DEL 12 GENNAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 46/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CORRAO PIETRO (Presidente della A.S.D. Cartagine 2012 all’epoca dei fatti) Sig. NAVARRA MAURIZIO A.S.D. CARTAGINE 2012 La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 5251/1065/pf14-15/CG/vdb del 25 novembre 2015, il sig. Pietro Corrao, Presidente della A.S.D. Cartagine 2012 all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 44 del Regolamento della L.N.D., per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per non avere utilizzato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva, in occasione delle gare di campionato di 2^ categoria disputate dalla A.S.D. Cartagine 2012 nelle date del 15/03/2015, 22/03/2015 e 29/03/2015. Il sig. Pietro Corrao è stato altresì deferito per avere sottoscritto, in occasione delle gare sopra indicate del 15/03/2015 e del 29/03/2015, rispettivamente contro la Virtus Bivona e Calcio Rangers 1986, le distinte di gioco nelle quali per l’appunto non risulta indicato l’allenatore. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito il sig. Maurizio Navarra, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 44 del Regolamento della L.N.D., per avere sottoscritto, in occasione della gara del 22/03/2015 contro la Soc. Tridente Belmonte la distinta di gioco nelle quali per l’appunto non risulta indicato l’allenatore; nonché la A.S.D. CARTAGINE 2012 per la violazione dell’art. 4 comm1 e 2 del C.G.S., per quanto ascritto al suoi Presidente e Dirigente. All’udienza dibattimentale le parti deferite, con l’assistenza del proprio difensore, hanno versato in atti, nulla opponendo la Procura Federale, memoria difensiva riassuntiva di quanto illustrato verbalmente, chiedendo in prima istanza l’archiviazione e il proscioglimento, in seconda istanza l’applicazione delle circostanze attenuanti trattandosi di mero errore di fatto circa la validità della deroga a munirsi di allenatore abilitato dal Settore Tecnico e in terza istanza l’applicazione di sanzioni minime, ricorrendo nella fattispecie la buona fede. Il rappresentante della Procura Federale ha di contro insistito nel deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi tre di inibizione a carico del sig. Pietro Corrao; Mesi uno di inibizione a carico del sig. Maurizio Navarra; Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Cartagine 2012. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che appare documentale che in occasione delle n° 3 gare del Campionato regionale di 2^ categoria sopra indicate e disputate dalla A.S.D. Cartagine 2012, quest’ultima Società si sottraeva all’obbligo di affidare la propria squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali, disputando le suddette gare senza un allenatore regolarmente tesserato. Appare altresì documentale che le distinte di gara sono sottoscritte dal sig. Pietro Corrao in numero di due e dal sig. Maurizio Navarra la rimanente. In ragione delle superiori motivazioni devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti indicati come da dispositivo, apparendo sussistenti le circostanze attenuanti illustrate dalle parti deferite nel corso del dibattimento. P.Q.M. Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi due di inibizione a carico del sig. Pietro Corrao; Mesi uno di inibizione a carico del sig. Maurizio Navarra; Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Cartagine 2012. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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