COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 204 TFT 20 DEL 12 GENNAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 45/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CASCIO ARCANGELO (Presidente della A.S.D. STEFANESE CALCIO) A.S.D. STEFANESE CALCIO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 204 TFT 20 DEL 12 GENNAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 45/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CASCIO ARCANGELO (Presidente della A.S.D. STEFANESE CALCIO) A.S.D. STEFANESE CALCIO La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 4718/447/pf14-15/AA/mg del 12 novembre 2015, il sig. Arcangelo Cascio, Presidente della A.S.D. Stefanese Calcio, per rispondere della violazione del combinato disposto di cui all'art. 1 bis comma 1 e dell’art. 3 comma 1 del C.G.S., per avere formulato espressioni idonee a ledere direttamente il prestigio, la reputazione e la credibilità delle Istituzioni Federali nel suo complesso ed in particolare della struttura arbitrale. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Stefanese Calcio per la violazione dell’art. 4 comma del C.G.S., per quanto ascritto al suo Presidente. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nel deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi due di inibizione a carico del sig. Arcangelo Cascio; Ammenda di € 200,00 a carico della A.S.D. Stefanese Calcio. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che le motivazioni del deferimento sono adeguatamente documentate, posto che il sig. Arcangelo Cascio, nella qualità sopra specificate, all’esito di un appello che aveva proposto dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale di questo Comitato e che da quest’ultima, in diversa composizione, era stato respinto, si lasciava andare a contestazioni scritte in data 10/12/2014 e poi in data 16/12/2014 contenenti espressioni idonee a ledere direttamente il prestigio, la reputazione e la credibilità delle Istituzioni Federali nel suo complesso ed in particolare della struttura arbitrale. In ragione delle superiori motivazioni devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti indicati come da dispositivo. P.Q.M. Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi uno di inibizione a carico del sig. Arcangelo Cascio; Ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della A.S.D. Stefanese Calcio. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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