COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 215 CSAT 17 DEL 19 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 96/A A.S.D. Modica Calcio (RG) Avverso squalifica per 3 gare del calciatore sig. Giuseppe Fiore – Campionato Eccellenza girone “B” gara Troina/Modica del 06/01/2016 – C.U. n. 202 del 08/01/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 215 CSAT 17 DEL 19 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 96/A A.S.D. Modica Calcio (RG) Avverso squalifica per 3 gare del calciatore sig. Giuseppe Fiore - Campionato Eccellenza girone “B” gara Troina/Modica del 06/01/2016 - C.U. n. 202 del 08/01/2016. Con rituale e tempestivo gravame l’A.S.D. Modica Calcio ha impugnato la sanzione come riportata in epigrafe, assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo in buona sintesi che il calciatore sig. Giuseppe Fiore ha sì protestato nei confronti dell’assistente arbitrale, senza tuttavia aggiungere “alcun altro epiteto o minaccia”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i referti degli ufficiali di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione di svolgimento delle gare, rileva che al 20’ del 2° tempo il sig. Giuseppe Fiore veniva espulso per avere rivolto un insulto ad uno degli assistenti arbitrali. Lo stesso veniva prontamente fatto allontanare da alcuni compagni e nel lasciare il terreno di gioco persisteva nel suo comportamento offensivo nei confronti dell’assistente assumendo peraltro anche un comportamento minaccioso. In ragione di quanto sopra la sanzione così come inflitta dal primo Giudice appare congrua e non suscettibile di alcun pur minima riduzione in relazione a quanto posto in essere dal calciatore sig. Giuseppe Fiore. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto appello e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo € 130,00, non versata.
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