COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 215 CSAT 17 DEL 19 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 92/A A.S.D. PACHINO (RG) Avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Vincenzo Paladino – Campionato Promozione Girone “C” Gara Real Avola/Pachino del 06/01/2016 – C.U. n.202 del 08/01/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 215 CSAT 17 DEL 19 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 92/A A.S.D. PACHINO (RG) Avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Vincenzo Paladino - Campionato Promozione Girone “C” Gara Real Avola/Pachino del 06/01/2016 - C.U. n.202 del 08/01/2016. Con tempestivo e rituale gravame l’A.S.D. Pachino ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il calciatore sig. Vincenzo Paladino, ha sì strattonato l’assistente ma solo per richiamare la sua attenzione in ordine al fatto che il goal appena segnato era stato annullato dal direttore di gara per l’evidente posizione irregolare di diversi calciatori avversari. Per la qualcosa chiede una riduzione in termini più equi della sanzione così come inflitta dal Giudice di prime cure. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i rapporti degli ufficiali di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fanno piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 40’ del 2° tempo è stato espulso il calciatore sig. Vincenzo Paladino, perché questi ha strattonato l’assistente arbitro protestando vigorosamente nei suoi confronti. In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento risultando la sanzione inflitta dal giudice di prime cure congrua e non suscettibile di alcuna riduzione, anche perché emessa al di sotto del minimo edittale di cui all’art. 19 comma 4 lett. d) del C.G.S., atteso che si è trattato di un singolo ed isolato episodio che non ha avuto ultronee conseguenze per l’ufficiale di gara. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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