COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 215 CSAT 17 DEL 19 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 91/A A.S.D. GIARRE CALCIO (CT) Avverso la sanzione dell’ammenda di € 300,00, la squalifica per sette gare del calciatore sig. Giulio Nirelli e la squalifica per cinque gare del calciatore sig. Matteo Ivan Cordima – Campionato Eccellenza Girone “B” Gara Giarre Calcio/Acireale del 19.12.2015 – C.U. n.192 del 23 23/12/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 215 CSAT 17 DEL 19 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 91/A A.S.D. GIARRE CALCIO (CT) Avverso la sanzione dell’ammenda di € 300,00, la squalifica per sette gare del calciatore sig. Giulio Nirelli e la squalifica per cinque gare del calciatore sig. Matteo Ivan Cordima - Campionato Eccellenza Girone “B” Gara Giarre Calcio/Acireale del 19.12.2015 - C.U. n.192 del 23 23/12/2015. Con tempestivo e rituale appello l’A.S.D. Giarre Calcio impugna le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate, sostenendo in buona sintesi: a) che per quanto attiene alla sanzione dell’ammenda questa sarebbe illegittima in quanto sia i dirigenti iscritti in distinta che quelli preposti al servizio d’ordine hanno svolto il loro compito con assoluta diligenza, avendo assicurato in ogni momento l’incolumità della terna arbitrale e dei tesserati di entrambe le società; b) per ciò che attiene alla posizione del calciatore sig. Giulio Nirelli, che ricopriva la funzione di capitano, che questi non ha nell’occasione assunto alcun comportamento minaccioso né tanto meno ha posto in essere alcun atto di violenza. Egli, di contro, si è prodigato per sedare gli animi, invitando i propri compagni a rientrare nel loro spogliatoio e il confronto che ha avuto con i tesserati dell’Acireale è stato “civile e composto” tant’è che gli stessi hanno cessato gli schiamazzi in corso per festeggiare la vittoria; c) per ciò che riguarda la posizione del calciatore sig. Ivan Cordima, che anche questi non avrebbe posto in essere alcun comportamento minaccioso né tanto meno violento in danno degli avversari limitandosi solo ad invitare i tesserati della squadra avversaria ad esternare le manifestazioni di gioia per la vittoria nel loro spogliatoio, dovendo avere rispetto per chi era stato sconfitto. Pertanto, ai fini istruttori, l’appellante chiede che venga disposta l’audizione del dirigente accompagnatore e dei due calciatori oggetto della squalifica, al fine di meglio descrivere i fatti verificatisi, mentre, nel merito, chiede l’annullamento di tutte le sanzioni o una loro rideterminazione in termini più equi in relazione a quanto effettivamente accaduto. All’udienza odierna, dopo regolare convocazione, è comparso il segretario della società reclamante non munito di regolare delega non avendo i poteri di rappresentanza. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile la richiesta istruttoria, in quanto non prevista dalle attuali norme del C.G.S. Nel merito letto il rapporto del direttore di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati nel corso delle gare, rileva che al termine della gara, dopo che il Giarre era rientrato nel proprio spogliatoio, i calciatori dell’Acireale scendendo le scalinate di accesso allo spogliatoio festeggiavano la vittoria ottenuta. E’ in questo momento che usciva dallo proprio spogliatoio il calciatore sig. Giulio Nirelli, “nudo”, che cominciava ad inveire nei confronti dei calciatori avversari avventandosi contro uno di essi colpendolo con dei pugni. A seguito di ciò si accendeva una rissa che durava circa 5 minuti coinvolgendo atleti e dirigenti di entrambe le squadre. In particolare l’arbitro ha rilevato che il sig. Giulio Nirelli, che con la sua azione aveva dato inizio alla rissa, oltre a colpire altri calciatori avversari colpiva anche un dirigente dell’Acireale. Il direttore di gara, inoltre, ha individuato anche il calciatore del Giarre sig. Matteo Ivan Cordima colpire diversi calciatori avversari nei confronti dei quali assumeva anche un comportamento minaccioso. In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara così come non trova riscontro la circostanza che il Nirelli fosse il capitano della squadra. Nondimeno il gravame può trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare in termini più equi, così come da dispositivo, la sanzione inflitta al calciatore sig. Matteo Ivan Cordima nonché la sanzione dell’ammenda mentre nessuna riduzione può essere concessa con riguardo alla sanzione inflitta carico del calciatore sig. Giulio Nirelli, risultando questa congrua a quanto dallo stesso posto in essere. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Matteo Ivan Cordima ed in € 250,00 la sanzione dell’ammenda confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it