COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 215 CSAT 17 DEL 19 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 89/A A.S.D. ACIREALE (CT) Avverso la sanzione dell’ammenda di € 200,00; la squalifica per quattro gare del calciatore sig. Giuseppe Zappala, l’inibizione fino al 15/04/2016 del dirigente sig. Emanuele Merola – Campionato Eccellenza Girone “B” Gara Giarre Calcio/Acireale del 19.12.2015 – C.U. n. 192 del 23/12/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 215 CSAT 17 DEL 19 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 89/A A.S.D. ACIREALE (CT) Avverso la sanzione dell’ammenda di € 200,00; la squalifica per quattro gare del calciatore sig. Giuseppe Zappala, l’inibizione fino al 15/04/2016 del dirigente sig. Emanuele Merola - Campionato Eccellenza Girone “B” Gara Giarre Calcio/Acireale del 19.12.2015 - C.U. n. 192 del 23/12/2015. Con tempestivo e rituale appello l’A.S.D. Acireale impugna le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate, contestando le risultanze ufficiali, assumendo tuttavia come vera soltanto la circostanza che un calciatore del Giarre Calcio veniva a diverbio con alcuni calciatori dell’Acireale, in quanto infastidito per l’esultanza di questi ultimi. In particolare non corrisponderebbe al vero la circostanza che il calciatore sig. Giuseppe Zappalà e il dirigente abbiano aggredito calciatori avversari, essendosi i predetti, viceversa, prodigati per riportare la calma spingendo i propri calciatori nel loro spogliatoio, anche se con delle maniere un po’ energiche. Non sarebbe quindi vera la circostanza descritta dal direttore di gara in ordine alla mega rissa, e ciò sarebbe avvalorato dal fatto che non c’è stato nessun intervento da parte delle Forze dell’ordine presenti in quel momento. In via istruttoria l’appellante chiede che questa Corte voglia disporre l’acquisizione della relazione di servizio dei Carabinieri e disporre l’audizione del direttore di gara. All’udienza dibattimentale è comparso il legale rappresentante della società appellante, che ha insistito nei motivi di ricorso. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rigetta le richieste istruttorie avanzate dalla reclamante, essendo il rapporto degli ufficiali di gara fonte privilegiata ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. circa il comportamento di tesserati nel corso delle gare. Dalla lettura del predetto rapporto, che risulta chiaro e coerente nella sua stesura, si evince che al termine della gara un calciatore del Giarre Calcio, già rientrato nel proprio spogliatoio, ne usciva subito dopo inveendo contro i calciatori dell’Acireale che in quel momento stavano festeggiando, in maniera chiassosa, per la vittoria appena ottenuta. Il predetto calciatore, inoltre, colpiva diversi avversari ed a causa di ciò si scatenava una rissa che coinvolgeva non solo tutti i calciatori ma anche tutti i dirigenti di entrambe le società e che durava circa 5 minuti. In particolare, per ciò che qui interessa, il direttore di gara individuava il n° 5 dell’Acireale sig. Giuseppe Zappalà che colpiva con ginocchiate e pugni un calciatore avversario, nonché il sig. Emanuele Merola, dirigente accompagnatore dell’Acireale, il quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, “aizzava a più riprese la rissa” offendendo i calciatori avversari. Lo stesso inoltre aggrediva un calciatore avversario colpendolo con pugni e con un calcio ai genitali. In ragione di quanto sopra il proposto gravame non può trovare accoglimento risultando tutte le sanzioni a carico dei tesserati e della società (che ne risponde oggettivamente) congrue e non suscettibili di alcuna pur minima riduzione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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