COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 215 CSAT 17 DEL 19 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 88/A A.S.D. LICATA CALCIO (AG) Avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Vincenzo Martorana – Campionato di Promozione Girone “D” Gara Atletico Gela/Licata Calcio del 20/12/2015 – C.U. 192 del 23/12/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 215 CSAT 17 DEL 19 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 88/A A.S.D. LICATA CALCIO (AG) Avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Vincenzo Martorana - Campionato di Promozione Girone “D” Gara Atletico Gela/Licata Calcio del 20/12/2015 - C.U. 192 del 23/12/2015. Con rituale e tempestivo reclamo l’A.S.D Licata Calcio ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il proprio tesserato, dopo essersi scontrato con due avversari, nel rialzarsi sospingeva uno dei due calciatori avversari facendolo cadere a terra ma nega che lo abbia nel contempo colpito con un calcio al volto. Pertanto chiede che la sanzione come sopra inflitta sia rideterminata in termini più equi in ragione di quanto effettivamente commesso dal proprio tesserato. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 10’ del 2° tempo il calciatore sig. Vincenzo Martorana è stato espulso “poiché colpiva intenzionalmente con un calcio un avversario all’altezza del volto provocando una copiosa fuori uscita di sangue…” In ragione di quanto sopra appare evidente che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, con la conseguenza che il reclamo non può trovare accoglimento, in quanto la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure risulta congrua (ex art. 19 comma 4 lett. c) del C.G.S.) e non suscettibile di alcuna riduzione, in relazione alla grave condotta violenta attribuita al sig. Vincenzo Martorana in danno di un calciatore avversario. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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