COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 215 CSAT 17 DEL 19 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 83/A A.S.D. OLIMPIA BORGETTO (PA) Avverso squalifica fino al 30/06/2016 del calciatore sig. Paolo Lo Cascio – Campionato Allievi Provinciali Olimpia Borgetto/Panormus del 12/12/2015 – C.U. n. 30 del 15/12/2015 Delegazione Provinciale di Palermo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 215 CSAT 17 DEL 19 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 83/A A.S.D. OLIMPIA BORGETTO (PA) Avverso squalifica fino al 30/06/2016 del calciatore sig. Paolo Lo Cascio - Campionato Allievi Provinciali Olimpia Borgetto/Panormus del 12/12/2015 - C.U. n. 30 del 15/12/2015 Delegazione Provinciale di Palermo. Con rituale e tempestivo gravame l’A.S.D. Olimpia Borsetto ha impugnato la sanzione come riportata in epigrafe, assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo in buona sintesi che il calciatore sig. Paolo Lo Cascio si è limitato a protestare nei confronti del direttore di gara ritenendo ingiusta la decisione appena assunta da quest’ultimo. Aggiunge la reclamante che il predetto calciatore nel protestare ha alzato le braccia per rafforzare il suo dissenso, gesto questo che sarebbe stato male interpretato dall’arbitro, che estraeva il cartellino rosso espellendolo e nell’uscire aveva un involontario contatto fisico con quest’ultimo. In ragione di ciò la reclamante chiede, in via principale, che la sanzione impugnata sia annullata ed in subordine che sia ridotta in termini di equità in rapporto a quanto realmente accaduto. Nonostante regolare convocazione, nessuno è comparso per la reclamante. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara redatto dall’arbitro, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione di svolgimento delle gare, rileva che al 6’ del 2° tempo veniva espulso il calciatore sig. Paolo Lo Cascio, perché tentava di colpire il direttore di gara con un pugno. Il predetto calciatore una volta avuta notificata l’espulsione sospingeva l’arbitro con una spallata costringendo i propri compagni ad intervenire per allontanarlo. In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara; nondimeno il gravame può trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare, così come da dispositivo, la sanzione in termini più equi, atteso che l’azione posta in essere dal calciatore è avvenuta in unico contesto e che la stessa non ha avuto conseguenze ultronee per il direttore di gara e ciò tenendo anche conto della giovane età del calciatore. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina la squalifica a carico del calciatore sig. Paolo Lo Cascio sino al 31 marzo 2016. Senza addebito di tassa reclamo, non versata.
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