COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 215 CSAT 17 DEL 19 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 80/A A.S.D. POL. SANT’ALESSIO (ME) Avverso squalifica fino al 30/06/2016 del calciatore sig. Pistone Tindaro – Campionato 1° cat. Girone “E” Gara: Ciclope Bronte/S. Alessio del 05/12/2015 – C.U. n. 176 del 10/12/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 215 CSAT 17 DEL 19 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 80/A A.S.D. POL. SANT’ALESSIO (ME) Avverso squalifica fino al 30/06/2016 del calciatore sig. Pistone Tindaro - Campionato 1° cat. Girone “E” Gara: Ciclope Bronte/S. Alessio del 05/12/2015 - C.U. n. 176 del 10/12/2015. Con tempestivo ricorso l’A.S.D. Sant’Alessio ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il proprio calciatore ha sì protestato con veemenza nei confronti del direttore di gara, in quanto riteneva ingiusta l’espulsione appena comminatagli per doppia ammonizione, ma lo stesso non ha mai tentato di aggredirlo, circostanze queste che sarebbero comprovate dalle immagini tratte dalle riprese video fatte da una TV locale e di cui allega un DVD. In ragione di quanto sopra chiede che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure venga notevolmente ridotta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione video in quanto nella fattispecie non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 35 comma 1.2 del C.G.S. Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, va rilevato che al 5’ del 2° tempo il direttore di gara ha espulso, per doppia ammonizione, il calciatore sig. Tindaro Pistone il quale, dopo avere avuto notificato il suddetto provvedimento disciplinare, ha cercato di colpire l’arbitro con calci e pugni, non riuscendovi perché quest’ultimo è riuscito a schivarli. Nel contempo il sig. Pistone assumeva nei confronti del direttore di gara un comportamento irriguardoso e minaccioso. Tali comportamenti, inoltre, sono stati reiterati al termine della gara. In ragione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento, risultando la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure congrua e non suscettibile di alcuna pur minima riduzione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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