COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 216 TFT 21 DEL 19 GENNAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 49/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. DRAGO PIETRO (Presidente della A.S.D. DAGATA); Sig. CANNIZZARO MICHELE (Dirigente accompagnatore); A.S.D. DAGATA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 216 TFT 21 DEL 19 GENNAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 49/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. DRAGO PIETRO (Presidente della A.S.D. DAGATA); Sig. CANNIZZARO MICHELE (Dirigente accompagnatore); A.S.D. DAGATA La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 5591/1068 pf14-15/GC/vdb del 03 dicembre 2015, il sig. Pietro Drago, Presidente della A.S.D. Dagata, per rispondere della violazione dell'art. 1bis comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 44 del Regolamento della L.N.D. per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per non avere utilizzato, in occasione delle gare del campionato di 1^ categoria del 15/03/2015, 22/03/2015 e 29/03/2015, disputate rispettivamente contro le Società Kennedy, Real Paternò e Mirabella, un allenatore abilitato dal Settore tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2014/2015. Con la medesima nota e per le medesime violazioni la Procura Federale ha deferito tanto il sig. Michele Cannizzaro, nella qualità di dirigente accompagnatore della A.S.D. Dagata, per avere sottoscritto nelle suindicate gare le distinte ufficiali consegnate al direttore di gara, nelle quali non risulta indicato un allenatore abilitato dal Settore tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2014/2015, quanto la A.S.D. DAGATA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per le violazioni ascritte ai tesserati sopra indicati. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nel deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi tre di inibizione a carico del sig. Pietro Drago; mesi tre di inibizione a carico del sig. Michele Cannizzaro; ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Dagata. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che appare documentale che in occasione delle gare del Campionato regionale di prima categoria sopra indicate, nelle distinte ufficiali presentate al direttore di gara non risulta dalla A.S.D. Dagata indicato alcun allenatore. Le distinte di che trattasi risultano sottoscritte dal sig. Michele Cannizzaro nella qualità di dirigente accompagnatore e palesano la violazione delle norme sopra indicate, che fanno obbligo a 1a e 2a categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, che dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore, nella fattispecie non in discussione. In ragione delle superiori motivazioni devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, nei limiti indicati in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione della inibizione per mesi due a carico del sig. Pietro Drago, dell’inibizione per mesi uno a carico del sig. Michele Cannizzaro e l’ammenda di € 375,00 a carico della A.S.D. Dagata. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it