COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 216 TFT 21 DEL 19 GENNAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 48/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. LUPO GIUSEPPE (Presidente della U.S.D. PRIZZI); Sig. POMILLA DARIO (dirigente accompagnatore ufficiale); U.S.D. PRIZZI.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 216 TFT 21 DEL 19 GENNAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 48/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. LUPO GIUSEPPE (Presidente della U.S.D. PRIZZI); Sig. POMILLA DARIO (dirigente accompagnatore ufficiale); U.S.D. PRIZZI. La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 5595/1069 pf14-15/GC/vdb del 03 dicembre 2015, il sig. Giuseppe Lupo quale Presidente della U.S.D. Prizzi, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 44 del Regolamento della L.N.D., per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per non avere utilizzato, in occasione delle gare di Campionato regionale di 1^ categoria del 22/03/2015, 29/03/2015 e del 12/04/2015, rispettivamente contro le società Roccapalumba, Bagheria e Lascari, un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2014 / 2015, nonché per avere lo stesso sottoscritto, nella gara suindicata del 12/04/2015, la distinta di gioco senza indicazione di allenatore. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale: il sig. Dario Pomilla, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 44 del Regolamento della L.N.D., per avere sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta delle gare suindicate del 22 e 29/03/2015, senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato; la U.S.D. Prizzi per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata agli altri soggetti deferiti. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Giuseppe Lupo; Mesi due di inibizione a carico del sig. Dario Pomilla; Ammenda di € 600,00 a carico della U.S.D. Prizzi. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare suindicate del Campionato regionale di 1^ categoria, stagione sportiva 2014 / 2015, disputate dalla U.S.D. Prizzi, non è stato utilizzato un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali. Risulta inoltre che il sig. Giuseppe Lupo, Presidente dell’indicata società, ha sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta della gara suindicata del 12/04/2015, senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, che avrebbe dovuto essere presente nella suddetta gara ufficiale, così come sono state sottoscritte dal sig. Dario Pomilla quale dirigente accompagnatore ufficiale e pur contenendo la medesima irregolarità, le distinte delle suindicate gare del 22 e 29/03/2015. Le superiori emergenze inducono a ritenere la responsabilità di entrambi i soggetti deferiti, nonché della U.S.D. Prizzi, nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti come appresso indicati in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: Mesi due di inibizione a carico del sig. Giuseppe Lupo; Mesi uno di inibizione a carico del sig. Dario Pomilla; Ammenda di € 375,00 a carico della U.S.D. Prizzi. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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