COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 216 TFT 21 DEL 19 GENNAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 47/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SPANO NICOLA (Presidente della A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA); Sig. MAGGIO VINCENZO (dirigente accompagnatore ufficiale); Sig. SCRIMA NICOLA (dirigente accompagnatore ufficiale); Sig. ANSELMO GIUSEPPE (non tesserato – dirigente accompagnatore ufficiale); A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 216 TFT 21 DEL 19 GENNAIO 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento n. 47/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SPANO NICOLA (Presidente della A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA); Sig. MAGGIO VINCENZO (dirigente accompagnatore ufficiale); Sig. SCRIMA NICOLA (dirigente accompagnatore ufficiale); Sig. ANSELMO GIUSEPPE (non tesserato – dirigente accompagnatore ufficiale); A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA. La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 5478/923 pf14-15/GC/vdb del 01 dicembre 2015, il sig. Nicola Spano quale Presidente della A.S.D. Sporting Club Messina, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione sia all’art. 2 lett. B) punto b7) del C.U. n° 1 del Settore Giovanile Scolastico, stagione sportiva 2014 / 2015, sia all’art. 37 delle N.O.I.F., per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre e di tesseramento. Ciò per non avere utilizzato, in occasione delle gare di Campionato regionale giovanissimi del 21/09/2014, 05/10/2014 e del 12/10/2014, rispettivamente contro le società Città di Messina, Torregrotta e Giardini Naxos, un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, nonché per avere consentito al sig. Giuseppe Anselmo, non tesserato, di sottoscrivere in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, senza averne titolo, la distinta della gara suindicata del 12/10/2014. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale: i sigg. Vincenzo Maggio e Nicola Scrima, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione sia all’art. 2 lett. B) punto b7) del C.U. n° 1 del Settore Giovanile Scolastico, per avere rispettivamente sottoscritto in qualità di dirigenti accompagnatori ufficiali le distinte delle gare suindicate del 21/09/2014 e del 05/10/2014, senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato; il sig. Giuseppe Anselmo, non tesserato ma certamente inquadrabile tra i soggetti di cui al comma 5 dell’art. 1bis C.G.S., per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 61 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta della gara suindicata del 12/10/2014, senza averne titolo. Sempre con la nota in discorso è stata altresì deferita la A.S.D. Sporting Club Messina per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata agli altri soggetti deferiti. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Nicola Spano; Mesi uno di inibizione a carico dei sigg. Vincenzo Maggio e Nicola Scrima; Mesi uno di inibizione a carico del sig. Giuseppe Anselmo; Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Sporting Club Messina. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare suindicate del Campionato regionale giovanissimi, stagione sportiva 2014 / 2015, disputate dalla A.S.D. Sporting Club Messina, non è stato utilizzato un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali. Risulta inoltre che il sig. Giuseppe Anselmo, non tesserato, ha tuttavia sottoscritto senza averne titolo, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, la distinta della gara suindicata del 12/10/2014. E’ altresì documentale che le distinte delle suindicate gare del 21/09/2014 e del 05/10/2014, senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali, sono state rispettivamente sottoscritte dai sigg. Vincenzo Maggio e Nicola Scrima, quali dirigente accompagnatori ufficiali. Le superiori emergenze inducono a ritenere la responsabilità del sig. Nicola Spano, nella qualità sopra indicata e degli altri soggetti deferiti, nonché della A.S.D. Sporting Club Messina, nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti come appresso indicati in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: Mesi due di inibizione a carico del sig. Nicola Spano, in prosecuzione con precedente provvedimento di inibizione già in corso di esecuzione; Mesi uno di inibizione a carico dei sigg. Vincenzo Maggio e Nicola Scrima; Mesi uno di inibizione a carico del sig. Giuseppe Anselmo; Ammenda di € 150,00 a carico della A.S.D. Sporting Club Messina. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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