COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 221 CSAT 18 DEL 26 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 87/A A.S.D. POGGIOREALE (TP) Avverso ammenda di € 150,00 e squalifica fino al 20/06/2016 del calciatore sig. Cappadoro Mario – Campionato C5 Serie D Gara Poggioreale/San Francesco di Paola del 20/12/2015 – C.U. n. 22 del 23/12/2015 Delegazione Provinciale di Trapani.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 221 CSAT 18 DEL 26 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 87/A A.S.D. POGGIOREALE (TP) Avverso ammenda di € 150,00 e squalifica fino al 20/06/2016 del calciatore sig. Cappadoro Mario - Campionato C5 Serie D Gara Poggioreale/San Francesco di Paola del 20/12/2015 - C.U. n. 22 del 23/12/2015 Delegazione Provinciale di Trapani. Con tempestivo reclamo l’A.S.D. Poggioreale, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ha impugnato le sanzioni assunte a suo carico dal Giudice Sportivo Territoriale riportate in epigrafe sostenendo in buona sintesi che quanto accaduto è da attribuire ad esclusivo fatto e colpa del direttore di gara. All’udienza odierna nessuno è comparso per la reclamante, benché regolarmente convocata. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il proposto gravame, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 6 e 36 comma 2 del C.G.S., essendo stato redatto in modo assolutamente generico e privo di qualsiasi motivazione se non la generica negazione di quanto descritto dal direttore di gara nel proprio referto. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata. Procedimento 102/A A.S.D. STELLA D’ORIENTE (PA) avverso squalifica per due gare dei calciatori Fuschi Lorenzo, Lo Sasso Ivan, Inzinzola Emanuele; per una gara del calciatore Pilotta Andrea Giuseppe - gara Giovanissimi Sperimentali A.S.D. Stella D’Oriente/Tieffe Club del 16/01/2016 - C.U. 218 sgs 67 del 20/01/2016 La A.S.D. Stella D’Oriente ha inoltrato rituale appello avverso i provvedimenti in epigrafe sostenendo che le sanzioni siano sproporzionate in relazione all’età dei giovanissimi calciatori tutti degli anni 2002/2003. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva tuttavia che le sanzioni applicate a carico dei citati calciatori non sono impugnabili in alcuna sede ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. a) del C.G.S., P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara non ammissibile il ricorso inoltrato e, per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 62,00=
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