COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 222 TFT 22 DEL 26 GENNAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 55/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SPANO NICOLA (Presidente della A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA); Sig. SAPOROSO GIUSEPPE (dirigente accompagnatore ufficiale); A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 222 TFT 22 DEL 26 GENNAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 55/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SPANO NICOLA (Presidente della A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA); Sig. SAPOROSO GIUSEPPE (dirigente accompagnatore ufficiale); A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA. La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 5987/133 pf15-16/AA/mg del 15 dicembre 2015, il sig. Nicola Spano quale Presidente della A.S.D. Sporting Club Messina, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione sia all’art. 2 lett. B) punto b7) del C.U. n° 1 del Settore Giovanile Scolastico, stagione sportiva 2014 / 2015, sia all’art. 37 delle N.O.I.F., per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre e di tesseramento. Ciò per non avere utilizzato, in occasione delle gare di Campionato regionale allievi del 22/02, 28/02 e 15/03/2015, rispettivamente contro le società Messina Sud, Città di Messina e Camaro, un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale: il sig. Vincenzo Saporoso, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione sia all’art. 2 lett. B) punto b7) del C.U. n° 1 del Settore Giovanile Scolastico, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per avere sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte delle gare suindicate del 22/02, 28/02 e 15/03/2015, nelle quali non risulta indicato un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato; la A.S.D. Sporting Club Messina per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata agli altri soggetti deferiti. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi tre di inibizione a carico del sig. Nicola Spano; Giorni quarantacinque di inibizione a carico del sig. Vincenzo Saporoso; Ammenda di € 300,00 con diffida a carico della A.S.D. Sporting Club Messina. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare suindicate del Campionato regionale allievi, stagione sportiva 2014 / 2015, disputate dalla A.S.D. Sporting Club Messina, non è stato utilizzato un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali. E’ altresì documentale che le distinte delle suindicate gare del 22/02, 28/02 e 15/03/2015, senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali, sono state sottoscritte dal sig. Vincenzo Saporoso, quale dirigente accompagnatore ufficiale. Le superiori emergenze inducono a ritenere la responsabilità dei soggetti deferiti, nonché della A.S.D. Sporting Club Messina, nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni come indicate in dispositivo, con la recidiva ex art. 21 comma 1 C.G.S. a carico del sig. Nicola Spano e della Società deferita, stante il reiterarsi dell’infrazione (cfr. da ultimo C.U. n° 216 TFT 21 del 19/01/2016). P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: Mesi tre di inibizione a carico del sig. Nicola Spano, in prosecuzione con precedenti provvedimenti di inibizione, in corso di esecuzione (cfr. C.U. n° 145 TFT 16 del 17/11/2015) e da eseguire (cfr. C.U. n° 216 TFT 21 del 19/01/2016); giorni quarantacinque di inibizione a carico del sig. Giuseppe Saporoso; Ammenda di € 300,00 con diffida a carico della A.S.D. Sporting Club Messina. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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