Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 09/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 10.06.2015 a carico di FETAHAGIC IRFAN, per violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS e 10 comma 2 CGS, in relazione all’Art. 40 comma 6 NOIF per aver affermato di non essere mai stato tesserato per alcuna federazione estera all’atto di ottenere il tesseramento per la Società Vallecamonica nella stagione sportiva 2014/2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 09/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 10.06.2015 a carico di FETAHAGIC IRFAN, per violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS e 10 comma 2 CGS, in relazione all'Art. 40 comma 6 NOIF per aver affermato di non essere mai stato tesserato per alcuna federazione estera all'atto di ottenere il tesseramento per la Società Vallecamonica nella stagione sportiva 2014/2015;Il Tribunale Federale Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, sentito il deferito in contraddittorio con il rappresentante della Procura; preso atto che il Rappresentante della Procura ha chiesto di comminare al calciatore FETAHAGIC IRFAN, la squalifica di mesi uno da scontarsi all'atto di regolare tesseramento per la FIGC e che il deferito ha chiesto l'applicazione del minimo delle sanzioni in quanto si è trattato di un mero errore, del tutto involontario OSSERVA dagli atti risulta provato che il deferito ha rilasciato una dichiarazione non corrispondente al vero circa il suo tesseramento per la Football Federation of Bosnia and Herzegovina.La gravità del comportamento giustifica l'applicazione della sanzione richiesta dalla Procura Federale.PQMaccertata e dichiarata la responsabilità di FETAHAGIC IRFAN, per le violazioni di cui all'atto di deferimento, COMMINAal calciatore sig. FETAHAGIC IRFAN la squalifica di mesi uno da scontarsi all'atto di regolare tesseramento per la FIGC Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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