COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 13/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO U.S.D. CANTIANO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AVIS MONTECALVO/CANTIANO CALCIO DEL 13.12.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 91 del 16.12.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 106 del 13/01/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO U.S.D. CANTIANO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AVIS MONTECALVO/CANTIANO CALCIO DEL 13.12.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 91 del 16.12.2015)
Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’allenatore GETTAIONE Marco, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 10 febbraio 2016 perché “Espulso per proteste, mentre si allontanava dal terreno di gioco sputava all’indirizzo di un tifoso, colpendo poi con una manata al volto un dirigente della squadra avversaria senza causare ulteriori conseguenze.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S.D. Cantiano Calcio chiedendo la riduzione della sanzione applicata al proprio allenatore, alla luce dell’effettiva gravità dei fatti a questi ascrivibili e delle reiterate provocazioni dallo stesso subite.
A dire della reclamante, il proprio allenatore:
rispose “a tono” alle provocazioni irripetibili subite, per tutta la durata dell’incontro, da un sostenitore della squadra locale posizionatosi appena dietro la rete di recinzione, a fianco della panchina ospite, in prossimità di un cancello dal quale poi lo stesso sostenitore fece ingresso in campo per aggredire il ridetto tecnico;
non sputò al sostenitore in questione e, comunque, l’arbitro, anche per sua stessa ammissione, mai rilevò direttamente tale fatto;
dopo essere stato allontanato dall’arbitro, al momento di lasciare il terreno di gioco, fu aggredito da un dirigente della squadra locale, dal quale si difese ponendogli la mano sul viso per tenerlo a distanza: gesto di protezione interpretato dall’ufficiale di gara, che non aveva visto la prima parte del fatto, come aggressione.
A sostegno della propria versione dei fatti, la reclamante formulava istanza di prova testimoniale, indicando all’uopo i soggetti coinvolti e l’allenatore della squadra avversaria.
Alla richiesta audizione, la reclamante, assistita dai propri difensori, illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.
Motivi della decisione
La Corte sportiva d’appello, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentita la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto Gettaione Marco, anche in considerazione delle sanzioni inflitte ad altri tesserati per fattispecie analoghe. P.Q.M.la Corte sportiva d’appello accoglie parzialmente il gravame come sopra proposto dall’U.S.D. Cantiano Calcio e, per l’effetto, riduce la squalifica inflitta all’allenatore GETTAIONE Marco al 25 gennaio 2016.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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