COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 13/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE MANCINI EMILIANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE ALLO STESSO APPLICATA SEGUITO GARA COLLE 2006/LE TORRI DEL 5.12.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 89 del 10.12.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 13/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE MANCINI EMILIANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE ALLO STESSO APPLICATA SEGUITO GARA COLLE 2006/LE TORRI DEL 5.12.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 89 del 10.12.2015) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore MANCINI Emiliano, asseritamente tesserato per l’A.P.D. Colle 2006, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive “Per aver a fine gara, dapprima tenuto un atteggiamento irriguardoso nei confronti del pubblico ospite e successivamente colpiva con una testata senza causare conseguenze un calciatore della squadra avversaria lanciandogli sputi, offendendolo e minacciandolo.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore Mancini Emiliano chiedendo la riduzione della sanzione impugnata. Deduceva il reclamante che: a fine gara, alcuni sostenitori della squadra ospitata lo offesero allorché egli si avvicinò alla rete di recinzione per salutare la propria compagna ed il proprio figlio; agli stessi sostenitori replicò e ne nacque un diverbio, al quale intervennero alcuni calciatori della squadra ospite che lo accerchiarono; reagì alla situazione creatasi rispondendo alle provocazioni con pari tono di voce e si liberò dall’accerchiamento dando delle spinte ai presenti - in un caso anche testa contro testa – potendo così raggiungere gli spogliatoi; l’arbitro potrebbe avere visto solo la parte finale dell’episodio. Il reclamante rinunciava tacitamente all’audizione non comparendo all’odierna riunione fissata per l’incombente. Motivi della decisione La Corte sportiva d’appello territoriale, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto. Dagli atti ufficiali risulta incontestabilmente che nella specie il reclamante dapprima insultò i sostenitori della squadra ospite, poi colpì con una testata un calciatore della squadra avversaria, gli sputò addosso, lo offese e lo minacciò. Non v’ è dubbio che si trattò di comportamento antisportivo, volontario e violento, una violenza addirittura reiterata. Giova precisare che per condotta violenta, come altre volte ribadito da questa Corte, non deve intendersi quella costituita solo da fatti volontari produttori di lesioni personali, ma anche da atteggiamenti - come lo sputo - che ha, sul piano dei valori morali ed umani, una potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo a volte ben più grave dell’atto di violenza, al quale peraltro è assimilabile per la latente violenza fisica che sottintende. Qui la violenza c’è stata ed è stata reiterata. In conclusione, va ribadita l’esattezza della decisione impugnata, la quale, pertanto, merita integrale conferma, risultando non censurabile neppure sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione, che appare equa e proporzionata al disvalore concreto dei fatti. P.Q.M.la Corte sportiva d’appello territoriale respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore MANCINI Emiliano e dispone incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it