COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 13/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. CUPRENSE 1933 AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE MEDORI ALESSANDROSEGUITO GARA CUPRENSE/MARINER DEL 19.12.2015 CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2° FASE ASCOLI GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 51 del 23.12.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 13/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. CUPRENSE 1933 AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE MEDORI ALESSANDROSEGUITO GARA CUPRENSE/MARINER DEL 19.12.2015 CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2° FASE ASCOLI GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 51 del 23.12.2015) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore MEDORI Alessandro, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perché “Espulso per comportamento non regolamentare, dopo la segnatura di una rete della squadra avversaria, rientrava sul terreno di gioco dagli spogliatoi colpendo con un violento calcio un calciatore avversario.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Cuprense 1933, deducendo le reiterate provocazioni subite dal proprio tesserato da parte degli avversari e chiedendo, pertanto, la riduzione della squalifica allo stesso inflitta. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; ritenuto il calciatore Medori Alessandro responsabile delle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara; considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del calciatore in questione: 1) espulso per “comportamento violento” nei confronti di un calciatore avversario; 2) successivamente, dagli spogliatoi rientrava in campo e colpiva con un calcio ad un avversario; ritenuto che la gravità della complessiva condotta ascritta al ridetto calciatore, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione applicata dal Giudice sportivo; visto l’art. 19, commi 4 lett. b) e 10, del Codice di giustizia sportiva; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Cuprense 1933 e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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