COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 13/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO POL. D. U. MANDOLESI CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SPES VALDASO/MANDOLESI CALCIO DEL 12.12.2015 CAMPIONATO ALLIEVI FERMO II FASE GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 42 del 16.12.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 13/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO POL. D. U. MANDOLESI CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SPES VALDASO/MANDOLESI CALCIO DEL 12.12.2015 CAMPIONATO ALLIEVI FERMO II FASE GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 42 del 16.12.2015) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo applicava all’allenatore VAGNOZZI Roberto, asseritamente tesserato per la reclamante, la squalifica fino al 10 febbraio 2016 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro, dall’esterno del terreno di giuoco in cui si trovava siccome squalificato, e per essere entrato, durante l’intervallo dell’incontro, negli spogliatoi della propria squadra. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Pol. D. U. Mandolesi Calcio chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio allenatore, in quanto questi, posizionatosi durante la gara dietro la panchina della propria squadra poiché squalificato, si sarebbe limitato ad esortare i propri calciatori, senza null’altro; nell’intervallo entrò negli spogliatoi, dai quali però uscì subito a seguito dell’invito dell’arbitro in tal senso. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; considerato che a norma dell’art. 22, 7° comma, del Codice di giustizia sportiva “I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione della squadra, l’assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l’accesso all’interno del recinto di gioco e degli spogliatoi”; ritenuta provata la responsabilità dell’allenatore Vagnozzi Roberto in ordine ai fatti ascrittigli, la cui gravità giustifica appieno la misura della sanzione inflitta, non essendo consentita giustificazione alcuna per il comportamento posto in essere da persona che per il ruolo rivestito deve essere di esempio ai calciatori; P.Q.M.respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. D. U. Mandolesi Calcio e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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