COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. AUDAX PIOBBICO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALFOGLIA/AUDAX PIOBBICO DEL 23.12.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI PESARO SECONDA FASE (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro – Com. Uff. n. 52 del 28.12.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. AUDAX PIOBBICO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALFOGLIA/AUDAX PIOBBICO DEL 23.12.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI PESARO SECONDA FASE (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro - Com. Uff. n. 52 del 28.12.2015) L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al trentaquattresimo minuto del secondo tempo, a seguito del comportamento dei calciatori e dirigenti dell’A.S.D. Valfoglia e ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine. Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ritenuto che “la decisione dell’arbitro di sospendere la gara appare dettata più dalla preoccupazione di prevenire eventuali fatti negativi che da una reale ed attuale situazione di pericolo per l’incolumità della sua persona”, ordinava la ripetizione dell’incontro. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Audax Piobbico assumendo la correttezza della decisione dell’arbitro - “minacciato, intimorito ed impossibilitato per l’invasione di campo dei giocatori espulsi e dirigenti allontanati della Soc. Valfoglia” - di sospendere la gara e chiedendo, pertanto, l’applicazione all’A.S.D. Valfoglia della sanzione sportiva della perdita della gara e conseguente aggiudicazione della stessa a proprio favore. Alla richiesta audizione la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, ribadendo le conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di avere assunto la decisione di interrompere definitivamente l’incontro de quo a causa del comportamento aggressivo e minaccioso dei tesserati della squadra locale, uno dei quali, dopo essere stato espulso (era questi il quarto calciatore espulso) gli diede delle spinte e lo minacciò; un dirigente, allontanato in precedenza, rientrò in campo protestando nei suoi confronti; l’allenatore, anch’egli già allontanato, fece rientro in campo sia pur per calmare un proprio calciatore. Inoltre, i sostenitori locali protestavano veementemente nei suoi confronti, incitando altresì i calciatori locali a picchiare quelli della squadra ospitata. A seguito di tale situazione, lo stesso direttore di gara ha quindi riferito di avere temuto per l’incolumità propria e dei calciatori della squadra ospitata e di avere, per questo, assunto la decisione di interrompere definitivamente l’incontro.LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltati l’arbitro e la reclamante; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; considerato che ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. rientrava pienamente nei poteri del direttore di gara la decisione di non far proseguire l’incontro, essendosi verificate le condizioni richieste dalla norma regolamentare per la sua sospensione; ritenuto che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro al 34° del secondo tempo, appare pienamente giustificata dalla ritenuta sussistente situazione di pericolo per l’incolumità propria e dei giocatori ospiti, creatasi a seguito del comportamento dei tesserati e sostenitori locali, i quali, pertanto, impedirono il regolare svolgimento della gara; considerato, infine, che a norma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva, l’A.S.D. Valfoglia risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri tesserati e sostenitori; P.Q.M. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Audax Piobbico, annulla l’impugnata delibera, infliggendo all’A.S.D. Valfoglia la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara sopra indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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