COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 22/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. ACQUAVIVA CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTERUBBIANESE/ACQUAVIVA CALCIO DEL 9.1.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 104 del 13.1.2016)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 111 del 22/01/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. ACQUAVIVA CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTERUBBIANESE/ACQUAVIVA CALCIO DEL 9.1.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 104 del 13.1.2016)
Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore NERONI Marco, asseritamente tesserato per la reclamante, la squalifica per tre gare effettive, perchè “Per aver, in segno di protesta, avvicinato l’arbitro e spinto lo stesso leggermente senza causare alcuna conseguenza”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Acquaviva Calcio invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, asserendo che lo stesso, nell’occasione, si rivolse al direttore di gara tenendolo per un braccio solo per farsi ascoltare, senza spingerlo e senza offenderlo.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato che il calciatore Neroni, protestando nei suoi confronti per una decisione tecnica non condivisa, lo spinse appoggiandogli le mani al petto, continuando a protestare mentre lo spingeva per alcuni metri, poi gli diede una spinta conclusiva facendogli fare tre o quattro metri all’indietro, senza offenderlo né minacciarlo.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
ascoltato l’arbitro;
udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
ritenuta provata la responsabilità del calciatore Neroni in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma;
visto l’art. 19, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva;
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Acquaviva Calcio e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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