COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 27/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. ORSINI CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE COSMI ANDREA SEGUITO GARA POL. APPIGNANO TR/ORSINI CALCIO DEL 16.1.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 56 del 20.1.2016)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 114 del 27/01/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. ORSINI CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE COSMI ANDREA SEGUITO GARA POL. APPIGNANO TR/ORSINI CALCIO DEL 16.1.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I”
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 56 del 20.1.2016)
Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore COSMI Andrea, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché “Espulso per doppia ammonizione, dopo la notifica del provvedimento disciplinare teneva un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Orsini Calcio chiedendo, previo riconoscimento dei suoi buoni precedenti, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato in quanto questi, dopo essere stato ammonito, proferì alcune espressioni ad un suo compagno di squadra, che però l’arbitro ritenne rivolte a se stesso, tanto da espellerlo.
Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
ascoltata la reclamante;
udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
ritenuto il calciatore Cosmi responsabile delle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara;
considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del calciatore in questione: 1) espulsione per doppia ammonizione; 2) espressione offensiva rivolta all’arbitro;
ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al ridetto calciatore giustifica pienamente la sanzione applicata dal Giudice sportivo;
visto l’art. 19, commi 4 lett. a) e 10, del Codice di giustizia sportiva;P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Orsini Calcio e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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