COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 11/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE UBALDI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 MAGGIO 2020 SEGUITO GARA NEW TEAM VISMARA PESARO/REAL CASE BRUCIATE DEL 9.5.2015 PLAY-OFF DEL CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro – Com. Uff. n. 96 del 13.5.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 11/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE UBALDI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 MAGGIO 2020 SEGUITO GARA NEW TEAM VISMARA PESARO/REAL CASE BRUCIATE DEL 9.5.2015 PLAY-OFF DEL CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro - Com. Uff. n. 96 del 13.5.2015) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore UBALDI Marco, asseritamente tesserato per l’A.S.D. New Team Vismara Pesaro, la sanzione della squalifica fino al 31 maggio 2020 per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’arbitro, dopo che quest’ultimo aveva decretato la sospensione definitiva della gara per la violenza subita da altro calciatore della stessa squadra. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato, chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione della squalifica inflittagli, deducendo di essersi limitato, nell’occasione, a cercare di allontanare i suoi compagni di squadra dall’arbitro, usando anche maniere forti, quali strattoni e spinte energiche, ma senza colpire in ogni modo l’ufficiale di gara, in particolare con una ginocchiata ed un pugno; l’eventuale contatto fisico con questi, nel concitato fine gara, fu del tutto involontario e, comunque, motivo delle proprie scuse. Alla richiesta audizione, il reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha confermato che, mentre stava raggiungendo gli spogliatoi, circondato da molti calciatori della squadra locale, dopo avere decretato la sospensione anticipata della gara per la violenza subita da parte di un calciatore della squadra della New Team Vismara Pesaro, l’Ubaldi lo colpì volontariamente, dapprima con una ginocchiata alla schiena e poi con un pugno al collo, provocandogli forte, momentaneo dolore. Ritenutane la necessità, questa Corte, con ordinanza pubblicata in data 28 maggio 2015 sul Com. Uff. n. 182 del Comitato Regionale Marche, sospendeva il procedimento disponendo, ex art. 34, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, i necessari accertamenti ed ogni opportuna indagine alla Procura federale della F.I.G.C. per la completa ricostruzione dei fatti accaduti in occasione della gara in epigrafe. Con nota inviata il 16 luglio u.s., la Procura federale della F.I.G.C. trasmetteva le risultanze degli accertamenti compiuti; il reclamante, dopo averne presa visione, intervenuto all’odierna riunione, rilevava le ulteriori, evidenti contraddizioni emerse, insistendo, pertanto, nelle richieste già formulate. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; ascoltati l’arbitro ed il reclamante; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; letta la Relazione della Procura federale della F.I.G.C.; ritenuto il calciatore sanzionato - individuato con assoluta certezza - responsabile delle violazioni ascrittegli per avere - nell’occasione in cui l’arbitro, all’atto di convalidare una rete della squadra ospite, fu investito da proteste, insulti, calci e percosse da parte di molti calciatori della squadra locale - colpito con una ginocchiata al coccige ed un pugno al collo il direttore di gara, provocandogli le gravissime conseguenze da questi riferite e di cui alla certificazione medica in atti ed, in particolare, la frattura della terza vertebra coccigea; ritenuto che colpire il direttore di gara costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto lesivo di un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo, ma che, nella fattispecie in esame, lo è ancor di più per la vile modalità e le gravissime conseguenze dell’aggressione perpetrata nei confronti dell’arbitro, nonché per l’aggravante derivante dalla condizione di capitano della squadra: in tale veste infatti a lui spettava anche la responsabilità di guidare e moderare il comportamento dei suoi colleghi oltre che offrire loro un buon esempio per gli atteggiamenti da assumere durante la competizione; ritenuta, pertanto, la correttezza della decisione del primo Giudice, alle cui valutazioni il Collegio ritiene di doversi allineare, apparendo non suscettibile di modifica nel senso auspicato dal reclamante, anche per quanto attiene all’entità della sanzione applicata; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore UBALDI Marco ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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