COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO C.S. VILLA MUSONE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 16 NOVEMBRE 2015 APPLICATA AL CALCIATORE DE MARTINO EMANUEL SEGUITO GARA VILLA MUSONE/CAMERANO DEL 29.8.2015 COPPA MARCHE PROMOZIONE (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 23 del 2.9.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/09/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO C.S. VILLA MUSONE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 16 NOVEMBRE 2015 APPLICATA AL CALCIATORE DE MARTINO EMANUEL SEGUITO GARA VILLA MUSONE/CAMERANO DEL 29.8.2015 COPPA MARCHE PROMOZIONE
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 23 del 2.9.2015)
Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore DE MARTINO Emanuel, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 16 novembre 2015 perché “A seguito di una decisione tecnica assunta dall’arbitro, si rivolgeva nei confronti dello stesso con reiterate espressioni di stampo razzista. Al momento di lasciare il terreno di gioco pronunciava frasi blasfeme.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società C.S. Villa Musone chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, giustamente espulso per essersi rivolto all’arbitro con un’espressione colorita, ma priva di intenti di discriminazione razziale, abbandonò subito il terreno di gioco senza protestare ulteriormente, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al ridetto calciatore.
A sostegno dell’invocata riduzione della sanzione impugnata, la reclamante deduceva altresì i buoni precedenti disciplinari del proprio tesserato.
Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
La descrizione dei fatti, estremamente chiara e per di più assistita da fede probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, del Codice di giustizia sportiva, non fa dubitare di quanto dall’arbitro refertato.
Relativamente alla sanzione inflitta, questa Corte rileva che, integrando i fatti addebitati al De Martino la violazione di cui all’art. 11, 2° comma, del Cgs per espressioni offensive di discriminazione rivolte all’arbitro - punite con la squalifica per almeno dieci giornate di gara - e la violazione di cui all’art. 19, comma 3bis, Cgs, per espressioni blasfeme - punite con la sanzione minima della squalifica di una giornata - il Giudice sportivo ha correttamente applicato la sanzione complessiva della squalifica fino all’11 novembre 2015, peraltro vicino al minimo edittalmente previsto per le due violazioni previste e punite dalle norme sopra richiamate.P.Q.M.la Corte sportiva d’appello territoriale respinge il reclamo come sopra proposto dalla società C.S. Villa Musone ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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