COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 16/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO U.S. OLIMPIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLIMPIA/ILARIO LORENZINI DEL 12.9.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 44 del 26.9.2015) RECLAMO U.S. OLIMPIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLIMPIA/ILARIO LORENZINI DEL 12.9.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 45 del 30.9.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 16/10/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO U.S. OLIMPIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLIMPIA/ILARIO LORENZINI DEL 12.9.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 44 del 26.9.2015)
RECLAMO U.S. OLIMPIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLIMPIA/ILARIO LORENZINI DEL 12.9.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 45 del 30.9.2015)
All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 1 a 1, la società Ilario Lorenzini proponeva reclamo al Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Cantarini Daniel in posizione irregolare per residuo di squalifica non ancora scontata. L’adito Giudice sportivo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 40 del CRM in data 23 settembre 2015, dichiarava il proposto gravame inammissibile per difetto del relativo preannuncio. Lo stesso giudicante, con provvedimento in data 26 settembre 2015, pubblicato sul Com. Uff. n. 44 del CRM, ammetteva l’errore in cui era incorso, revocava la dichiarata inammissibilità del gravame, riservando, all’esito dei necessari accertamenti, la relativa decisione. Con delibera in data 30 settembre 2015, pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del CRM, il ridetto Giudice sportivo accoglieva il proposto gravame e, per l’effetto, applicava all’odierna reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, la squalifica per una ulteriore giornata di gara al calciatore Cantarini Daniel e l’inibizione sino al 14 ottobre 2015 al sig. Spadini Paolo, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra. Avverso le delibere sopra richiamate, l’U.S. Olimpia, con separati atti, ha proposto rituali appelli, chiedendo, previa riunione degli stessi, l’annullamento e, comunque, la revoca della decisione del Giudice sportivo “con cui è stato ritenuto fondato il reclamo della A.S.D. Ilario Lorenzini”. Nel ripercorrere le fasi del procedimento in questione, la reclamante lamentava la “maniera assolutamente irrituale ed inammissibile” adottata dal primo Giudice, la cui decisione doveva, pertanto, ritenersi “nulla, illegittima, abnorme e viziata, meritando completa riforma, poiché assunta in palese violazione delle disposizioni del C.G.S., nonché dei principi generali che informano i procedimenti giustiziali, sportivi e ordinari”, con conseguente ripristino della prima decisione assunta dal medesimo Giudice sportivo e pubblicata sul citato Com. Uff. n. 40.
La reclamante definiva la successiva “decisione … assolutamente irrituale, delibata da Giudice privo di qualsivoglia legittimazione a decidere, avendo il medesimo consumato il diritto/dovere di decidere …” ; ed ancora, “il Giudice Sportivo territoriale, dopo aver statuito in merito al reclamo - inammissibile ed irrituale - della A.S.D. Ilario Lorenzini … si era, definitivamente, spogliato della propria potestas iudicandi, non potendo, in alcuna maniera, né su istanza di parte né d’ufficio, procedere alla ri-delibazione del reclamo già deciso”; non essendo stata impugnata da alcuno la prima delibera di inammissibilità, “nessun organo giurisdizionale sportivo, né quello competente (Corte Sportiva di Appello a livello territoriale) né, a maggior ragione, quello incompetente (Giudice Sportivo Territoriale) avrebbe potuto pronunciarsi in merito alla revoca, riforma, legittimità, congruità, correttezza di quella decisione, allo stato, dunque, passata in giudicato.”
Alla richiesta audizione, il difensore della reclamante illustrava ulteriormente i motivi dei gravami, richiamando le conclusioni ivi rassegnate.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letti i reclami ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltata la reclamante;udito in camera di consiglio il Giudice relatore;preliminarmente, in rito, s’impone la riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, attesa la ricorrenza di evidenti ragioni di connessione; gli stessi, peraltro, devono ritenersi un unico gravame siccome determinati dal frazionamento della delibera, unica, come assunta dal Giudice sportivo;ritenute insussistenti le violazioni lamentate dalla reclamante ed attribuite al primo Giudice, il quale ha dapprima revocato il provvedimento in rito erroneamente assunto e poi ha deliberato nel merito, non ravvisandosi, in particolare, lesioni dei diritti di difesa delle parti; nel merito, ritenuta la correttezza della decisione impugnata essendo emerso dagli esperiti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche che il calciatore Cantarini Daniel non aveva scontato il residuo di squalifica per una gara per recidività in ammonizione - pubblicata dal CRM il 22 aprile 2015 sul Com. Uff. n. 165 allorché il ridetto militava nel Portorecanati A.S.D. - alla data della gara in esame, alla quale pertanto lo stesso ha partecipato in posizione regolare; P.Q.M.
la Corte sportiva d’appello territoriale, riuniti gli appelli come sopra proposti dall’U.S. Olimpia, li respinge e dispone l’incameramento della relativa tassa, unica per entrambi, trattandosi di unicum gravame.
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