COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 23/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. UNITED CIVITANOVA AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE MARINI LORENZO SEGUITO GARA U.S. CIVITANOVA S.S.D./A.S.D. UNITED CIVITANOVA DELL’11.10.2015 CAMPIONATO ALLIEVI MACERATA GIRONE “16” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 19 del 14.10.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 23/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. UNITED CIVITANOVA AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE MARINI LORENZO SEGUITO GARA U.S. CIVITANOVA S.S.D./A.S.D. UNITED CIVITANOVA DELL’11.10.2015 CAMPIONATO ALLIEVI MACERATA GIRONE “16” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 19 del 14.10.2015) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata applicava al calciatore MARINI Lorenzo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dei calciatori della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. United Civitanova chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato in quanto questi non avrebbe aggredito nessuno ma si sarebbe limitato a colpire l’avversario al solo fine di liberarsi dallo stesso. A sostegno della propria versione dei fatti, la reclamante chiedeva ammettersi prova testimoniale e documentale. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, a fine gara, il Marini, unitamente ad altri suoi compagni di squadra, festeggiò platealmente la vittoria portandosi davanti alla panchina della squadra avversaria, ma senza insultare né fare gestacci; i calciatori avversari allora si diressero verso di loro; ne nacque una mischia ed il Marini reagì a delle spinte subite colpendo un avversario con un pugno al collo. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; ascoltato l’arbitro; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante; ritenuto che la complessiva condotta del calciatore Marini Lorenzo debba essere inquadrata nell’ambito delle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del quarto comma dell’art. 19 del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione delle sanzioni ivi previste, riconosciutagli l’attenuante invocata e ritenuta la continuazione tra le violazioni contestate; ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. United Civitanova e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore MARINI Lorenzo a tre giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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