COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 23/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO U.S. TRE TORRI A.S.D. AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE LATINI DIEGO SEGUITO GARA CASTELRAIMONDO CALCIOA 5/TRE TORRI DEL 26.9.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 15 del 30.9.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 23/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO U.S. TRE TORRI A.S.D. AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE LATINI DIEGO SEGUITO GARA CASTELRAIMONDO CALCIOA 5/TRE TORRI DEL 26.9.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 15 del 30.9.2015) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore LATINI Diego, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dei calciatori della squadra avversaria e per avere attinto con uno sputo un sostenitore locale. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Tre Torri A.S.D. chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato in quanto questi non avrebbe posto in essere i fatti ascrittigli, in particolare non avrebbe sputato al sostenitore locale, in quanto, peraltro, ciò sarebbe stato impossibile per la conformazione dell’impianto sportivo in questione. A sostegno della propria richiesta, la reclamante deduceva altresì i buoni precedenti disciplinari del calciatore sanzionato. Alla richiesta audizione, la reclamante, assistita dal proprio difensore, illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate; ammetteva che a fine gara vi fosse stata un’animata discussione, ma tutto sarebbe rimasto a livello verbale, senza alcun contatto fisico tra i calciatori. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Latini, a fine gara, insultò alcuni calciatori della squadra avversaria, con i quali scambiò anche delle spinte; poi, mentre usciva dal campo, sputò verso i sostenitori locali che lo stavano insultando senza tuttavia attingere nessuno. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltati l’arbitro e la reclamante; udito in camera di consiglio il Giudice relatore;ritenuto che la condotta del calciatore Latini Diego debba essere inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista, riconosciutagli l’attenuante invocata e ritenuta la continuazione tra le violazioni contestate;ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata;P.Q.M.accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S. Tre Torri A.S.D. e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore LATINI Diego a tre giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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