COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 30/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ATLETICO AZZURRA COLLI/ATLETICO PICENO DEL 17.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 60 del 21.10.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 68 del 30/10/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ATLETICO AZZURRA COLLI/ATLETICO PICENO DEL 17.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 60 del 21.10.2015)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche applicava all’A.S.D. Atletico Azzurra Colli l’ammenda di € 500,00 e la sanzione di disputare la prossima gara interna a porte chiuse, priva di spettatori.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo all’A.S.D. Atletico Azzurra Colli chiedendo quantomeno la riduzione delle sanzioni impugnate.
Ammetteva la società che in qualche occasione furono rivolti insulti individuali al direttore di gara, ma mai cori o offese collettive di tipo razzista.
Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
ascoltata la reclamante;
udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
ritenuta la reclamante responsabile per i fatti ascritti ai propri sostenitori così come puntualmente descritto dagli ufficiali di gara nei loro rapporti;
ritenuto che la fattispecie in esame, relativamente alla responsabilità della società per i comportamenti discriminatori dei propri sostenitori, debba essere ricondotta a quanto previsto dalla prima parte del comma 3 dell’art. 11 del Codice di giustizia sportiva e sanzionata nel minimo edittale ivi previsto con la pena di cui all’art. 18, comma 1, lettera e) del Cgs - obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori - non dovendosi ravvisare nel caso di specie “fatti particolarmente gravi e rilevanti“ posti evidentemente dal primo Giudice a base della pena di cui alla lett. d) del citato art. 18, comma 1, del Cgs applicata;
considerato che la sanzione sopra indicata di cui all’art. 18, comma 1, lettera e) del Cgs non può però essere utilmente applicata nei confronti della reclamante, presupponendo l’applicazione della stessa una conformazione dell’impianto sportivo non riscontrabile nel caso di specie, la pena deve essere commutata in quella pecuniaria da rideterminarsi, unitamente a quella applicata per le ulteriori condotte offensive e minacciose dei sostenitori locali nei confronti degli ufficiali di gara, in complessivi euro cinquecento;
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto all’A.S.D. Atletico Azzurra Colli e, per l’effetto, annulla la sanzione dell’obbligo di disputare la prossima gara a porte chiuse e ridetermina la sanzione pecuniaria applicando l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00). Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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