COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 06/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO S.S.D. MONTEFANO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE CAMILLETTI MARCO SEGUITO GARA PORTORECANATI/MONTEFANO CALCIO DEL 25.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 65 del 28.10.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 06/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO S.S.D. MONTEFANO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE CAMILLETTI MARCO SEGUITO GARA PORTORECANATI/MONTEFANO CALCIO DEL 25.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 65 del 28.10.2015) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore CAMILLETTI Marco, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché “Espulso per doppia ammonizione, all’atto di allontanarsi dal terreno di gioco insultava l’arbitro.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S.D. Montefano Calcio, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato in quanto questi avrebbe rivolto l’espressione in questione non all’arbitro, ma a se stesso e all’avversario che, con condotta antisportiva, ne aveva cagionato l’espulsione. Sentito a chiarimento, l’arbitro ha ulteriormente confermato il comportamento offensivo tenuto, con certezza, nei suoi confronti dal calciatore in questione, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; ascoltato l’arbitro; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; ritenuto il calciatore Camilletti Marco responsabile delle violazioni come ascrittegli, non residuando alcun dubbio in ordine al fatto che le offese dallo stesso proferite erano dirette all’arbitro; considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del calciatore in questione: 1) espulsione per doppia ammonizione; 2) dopo la notifica del provvedimento disciplinare, espressioni offensive rivolte all’arbitro; ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al ridetto calciatore, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di tre giornate di squalifica applicata dal Giudice sportivo; visto l’art. 19, commi 4 lett. a) e 10, del Cgs;P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Montefano Calcio e dispone incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it