COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 06/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. MACERATA CALCIO A 5 2012 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20 DICEMBRE 2015 APPLICATA AL CALCIATORE BAVARO PASQUALE SEGUITO GARA MACERATA C5 2012/PIEDIRIPA C5 DEL 25.9.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 17 del 7.10.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 06/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. MACERATA CALCIO A 5 2012 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20 DICEMBRE 2015 APPLICATA AL CALCIATORE BAVARO PASQUALE SEGUITO GARA MACERATA C5 2012/PIEDIRIPA C5 DEL 25.9.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 17 del 7.10.2015) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore BAVARO Pasquale, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 20 dicembre 2015 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, dalla tribuna in cui si trovava, nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Macerata Calcio a 5 2012 chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcun atto di violenza nei confronti del calciatore della squadra avversaria, ma si sarebbe limitato a rispondere allo stesso che in più occasioni aveva provocato i sostenitori locali; il tutto consistito in un leggero diverbio fisico con delle “spinte” tra i due. Con missiva in data odierna, la reclamante rinunciava alla propria audizione. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; ritenuto il calciatore in questione responsabile della violazione ascrittagli e che la stessa debba essere inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista, oltre a quella derivante dagli ulteriori elementi della condotta contestata; ritenuto di dover ridurre la sanzione impugnata nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto calciatore; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Macerata Calcio a 5 2012 e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore BAVARO Pasquale al 10 novembre 2015. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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