COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 06/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. USG GROTTAZZOLINA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2015 APPLICATA ALL’ALLENATORE MONTANARI DEMETRIO SEGUITO GARA CORVA/GROTTAZZOLINA DEL 17.10.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 26 del 21.10.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 70 del 06/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. USG GROTTAZZOLINA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2015 APPLICATA ALL’ALLENATORE MONTANARI DEMETRIO SEGUITO GARA CORVA/GROTTAZZOLINA DEL 17.10.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L”
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 26 del 21.10.2015)
Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’allenatore MONTANARI Demetrio, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2015 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. USG Grottazzolina chiedendo, anche avanti questa Corte, l’annullamento della sanzione inflitta al proprio allenatore ovvero, in subordine, la riduzione della stessa in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.
A dire della reclamante, il proprio allenatore si sarebbe limitato a protestare con il direttore di gara e, dopo essere stato da questi allontanato, non sarebbe uscito dal campo velocemente a causa delle sue condizioni fisiche poiché recentemente sottoposto ad un intervento chirurgico all’anca; avrebbe poi seguito il resto dell’incontro dalla tribuna, unitamente ai sostenitori ivi presenti.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
ascoltata la reclamante;
udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
ritenuto l’allenatore Montanari Demetrio responsabile delle violazioni ascrittegli e che le stesse - reiterate offese nei confronti dell’arbitro - vadano inquadrate nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva;
ritenuto di dover determinare la pena, alla luce della ritenuta continuazione tra le violazioni contestate, come da dispositivo;
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dell’A.S.D. USG Grottazzolina Calcio e, per l’effetto, riduce la squalifica dell’allenatore MONTANARI Demetrio al 10 dicembre 2015.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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