COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 06/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.P. AURORA TREIA AVVERSO L’AMMENDA DI € 600,00 APPLICATA ALLLA SOCIETA’ SEGUITO GARA AURORA TREIA/MONTOTTONE DEL 24.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 65 del 28.10.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 06/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.P. AURORA TREIA AVVERSO L’AMMENDA DI € 600,00 APPLICATA ALLLA SOCIETA’ SEGUITO GARA AURORA TREIA/MONTOTTONE DEL 24.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 65 del 28.10.2015) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro emarginato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’A.P. Aurora Treia la sanzione dell’ammenda di € 600,00 per il comportamento dei propri dirigenti e sostenitori, nel corso ed al termine dell’incontro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.P. Aurora Treia chiedendo un’equa riduzione della sanzione impugnata. Ammetteva la reclamante che i propri sostenitori, dopo la segnatura della seconda rete da parte del Montottone, protestarono reiteratamente nei confronti della terna arbitrale, ma escludeva che i cancelli a fine gara fossero aperti; solo più tardi, fu consentito l’ingresso ai partecipanti della successiva gara in programma sullo stesso campo; in tale occasione, due esagitati protestarono nei confronti della terna arbitrale che, comunque, era scortata da due dirigenti locali. Motivi della decisione La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa il proposto gravame meritevole di accoglimento. Risultano confermati i fatti come ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante, rendendo quindi superflua ogni ulteriore attività istruttoria. Il problema si pone, dunque, sotto il profilo della quantificazione della sanzione applicabile. Al riguardo, le modalità delle condotte contestate ai sostenitori della reclamante induce il Collegio a disporre la rimodulazione, in senso riduttivo, della sanzione inflitta, nei termini come da dispositivo. Sotto altro profilo, non può essere revocata in dubbio l’applicabilità dei canoni sportivi della responsabilità oggettiva della società per i fatti addebitabili ai propri sostenitori. Ed invero, il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società avversarie. Tale responsabilità della società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi. Per tutto ciò che precede, il reclamo può essere accolto, derivandone una riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto altresì dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio e della categoria di appartenenza della società. P.Q.M. la Corte sportiva d’appello territoriale, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.P. Aurora Treia, riduce ad € 350,00 (trecentocinquanta/00) l’ammenda applicata alla stessa società. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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