COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI DE RUGGIERO GIORGIO E DELL’A.S. REAL SAN GIORGIO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI DE RUGGIERO GIORGIO E DELL’A.S. REAL SAN GIORGIO Il deferimento Con provvedimento del 22 giugno 2015 la Procura federale ha deferito i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:De Ruggiero Giorgio, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante dell’A.S. Real San Giorgio, della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per: a) non avere presenziato e per non avere dato disposizione di non far presenziare la propria squadra alla cerimonia di premiazione della finale provinciale Coppa Marche calcio a 5 serie “D” del 21 ottobre 2014 e per avere gettato la coppa appena ricevuta quale squadra seconda classificata in un bidone della spazzatura; b) in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF per avere consentito a Vecchiola Federico di svolgere l’attività di tecnico dell’A.S. Real San Giorgio senza essere regolarmente tesserato per la stessa Società; l’A.S. Real San Giorgio, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Cgs, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante. Il patteggiamento Alla riunione dell’8 settembre 2015 i deferiti e la Procura federale hanno convenuto l’applicazione della sanzione ex art 23 Cgs, con successiva trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, Cgs. Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso a questo Tribunale in data 6 ottobre 2015, il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale, rilevata la correttezza e la congruità della sanzione indicata, ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale federale territoriale, - rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs; [“pena base per De Ruggiero Giorgio, sanzione dell’inibizione per mesi sei, diminuita ai sensi dell’art. 23 Cgs a mesi quattro; pena base per l’A.S. Real San Giorgio, sanzione dell’ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 Cgs ad € 670,00]; - considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; - visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1bis, comma 1, Cgs possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, Cgs, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore Generale dello Sport presso il Coni che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente; - considerato che il Procuratore Generale dello Sport presso il Coni, con nota del 28 settembre 2015, ha espresso che “nulla si osserva”; - ritenuto che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; P.Q.M. il Tribunale federale territoriale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione per mesi quattro al presidente DE RUGGIERO Giorgio; - ammenda di € 670,00 (seicentosettanta/00) all’A.S. REAL SAN GIORGIO. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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