COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIGLI LEONARDO E DELL’A.P.D. CALDAROLA CALCIO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIGLI LEONARDO E DELL’A.P.D. CALDAROLA CALCIO Il procedimento Con provvedimento del 30 settembre 2015 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale federale i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere: Gigli Leonardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’A.P.D. Caldarola Calcio, della violazione di cui all’art. 30, comma 4, dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per avere denunciato, nonostante il diniego di autorizzazione da parte del Consiglio Federale, all’Autorità Giudiziaria nazionale l’aggressione subita ad opera di Maffei Dario Javier, calciatore all’epoca del Potenza Picena, durante la gara di Prima Categoria Caldarola Calcio/Montemilone Pollenza, disputata a Caldarola il 12 gennaio 2014; l’A.P.D. Caldarola Calcio a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per la violazione ascritta al proprio calciatore. Con nota del 6 ottobre 2015, questo Tribunale federale, ai sensi dell’art. 30, comma 10, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Nei termini assegnati, la società deferita faceva pervenire memoria difensiva, con la quale chiedeva il proscioglimento da ogni addebito contestato; in subordine ed in denegata ipotesi, il minimo della pena prevista con ogni attenuante del caso. Deduceva la società di essere del tutto ignara della vicenda, in ogni suo aspetto, e di averla appresa solo con la notifica dell’avviso di conclusioni delle indagini; richiamava un recente arresto della CFA (C.U. n. 21 del 19.1.2015) secondo il quale “il principio della responsabilità oggettiva necessita di temperamenti sia pur rigorosamente interpretati, avuto riguardo ad un esame non formalistico ma sostanziale dell’effettivo legame tra il fatto avvenuto e le specifiche responsabilità della società”, applicabile al caso di specie; escludeva poi ogni possibilità di contrasto con decisioni degli Organi di giustizia sportiva posto che nel caso di specie nessun provvedimento era stato preso dal competente Giudice sportivo (il Gigli poteva quindi tutelarsi solo avanti l’ordinaria giustizia) ed il procedimento penale si era concluso con remissione di querela, così da escludere ogni violazione del vincolo di giustizia, oggetto della contestazione; riteneva, infine, non operante detto vincolo di giustizia in difetto di previsione di strumenti di tutela in casi del genere da parte del sistema sportivo, la cui operatività, invece, provocherebbe solo “un vuoto di garanzie giurisdizionali in contrasto con i principi fondanti del nostro Ordinamento giuridico”. All’odierna riunione di trattazione, come sopra fissata, erano presenti: il rappresentante della Procura federale e i deferiti, assistiti ciascuno dal proprio difensore. Il rappresentante della Procura federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli incolpati con richiesta di condanne come a verbale. Il Gigli Leonardo dichiarava che la sua iniziativa era stata del tutto personale e che la società non era stata informata delle sue intenzioni. Il difensore del calciatore precisava che la querela era stata sporta personalmente dall’interessato, ignaro del vincolo di giustizia, ai Carabinieri di Corridonia il giorno successivo al fatto. Il difensore della società, dopo avere illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, richiamava le conclusioni ivi contenute. Dopo le repliche del rappresentante della Procura federale, i difensori dei deferiti concludevano chiedendo entrambi il proscioglimento dei propri assistiti. Sulle conclusioni come sopra trascritte, il Tribunale federale tratteneva il procedimento per la decisione. Motivi della decisione Il Tribunale federale, letti gli atti del procedimento, ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura federale e dei deferiti, ritiene il comportamento del calciatore Gigli Leonardo censurabile. Il deferimento in esame deve essere deciso alla luce del dettato di cui all’art. 30 dello Statuto Federale, il quale avvince tutti i tesserati non solo all’obbligo di osservanza in genere della vigente normativa, ma, in particolare, ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti emessi dall’organizzazione calcistica nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. La Federazione infatti è e deve essere sovrana nell’ambito delle sue attribuzioni e competenze, sia pure nel rispetto della sovranità primaria dello Stato. La necessità di evitare contrasti di decisioni provocati da un’azione volontaria di un appartenente alla Federazione spiega per quale ragione la norma statutaria abbia imposto il vincolo di giustizia. Orbene, per l’operatività della cosiddetta clausola compromissoria, occorre da un lato che le controversie che si vogliono dirimere siano riconducibili allo svolgimento dell’attività federale, nelle sue connotazioni tecniche, disciplinari ed economiche; dall’altro, che esista un organismo federale avente giurisdizione sulle controversie stesse. L’operatività della clausola compromissoria non impedisce al tesserato l’esercizio dei propri diritti, ma comporta, in caso di sua violazione, esclusivamente la sottoposizione ad un procedimento disciplinare, rimanendo del tutto distinti tra loro l’ambito della giurisdizione sportiva e quello della giurisdizione ordinaria, atteso che spetta a quest’ultima accertare o meno la sussistenza dell’ipotesi di reato denunciato, mentre spetta alla prima la regolamentazione dei rapporti interni tra i propri tesserati. Non v’è dubbio che i fatti di cui alla querela in esame siano connessi all’attività sportiva in quanto conseguenti alla gara e quindi che la materia ricada nella giurisdizione federale. In conclusione, il Tribunale ritiene la sussistenza della condotta antiregolamentare posta in essere dal tesserato deferito, per avere violato la clausola compromissoria, avendo presentato querela nei confronti di altro tesserato senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, comunque successivamente negata poiché “non sono state ravvisate le gravi ragioni di opportunità per la concessione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 30, comma 4 dello Statuto Federale”. Il Tribunale ritiene che delle violazioni contestate debba rispondere solamente il calciatore, atteso che l’attività in argomento da questi posta in essere deve ricomprendersi esclusivamente nell’ambito della sua sfera soggettiva e personale di tesserato, esclusa quindi dall’attività connessa al rapporto organico con la società. Va escluso pertanto ogni coinvolgimento dell’A.P.D. Caldarola Calcio nella materiale causalità dei fatti in esame, non essendo in alcun modo materialmente riferibili alla stessa i fatti imputati al proprio tesserato. Il dispositivo Il Tribunale federale territoriale, in parziale accoglimento del deferimento in epigrafe, delibera: di applicare al calciatore GIGLI Leonardo la sanzione della squalifica per mesi sei; di prosciogliere l’A.P.D. Caldarola Calcio dagli addebiti contestati.Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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