COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO C.S.I. DELFINO FANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE CERESANI ALESSANDRO SEGUITO GARA PONTESASS0/C.S.I. DELFINO FANO DEL 31.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 69 del 4.11.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO C.S.I. DELFINO FANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE CERESANI ALESSANDRO SEGUITO GARA PONTESASS0/C.S.I. DELFINO FANO DEL 31.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 69 del 4.11.2015) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore CERESANI Alessandro, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società C.S.I. Delfino Fano chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, al momento dell’espulsione, si sarebbe limitato a dire all’arbitro che il fallo commesso non era meritevole di ammonizione e, dopo avergli stretto la mano, si sarebbe allontanato senza null’altro, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al ridetto calciatore. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del calciatore Ceresani: 1) espulsione per doppia ammonizione; 2) nel momento in cui è uscito dal campo, offese, con gesti e parole, all’arbitro; ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al ridetto calciatore, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di tre giornate di squalifica applicata dal Giudice sportivo; visto l’art. 19, commi 4 lett. a) e 10, del Cgs; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società C.S.I. Delfino Fano e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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